Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25545 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22117-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

8, presso lo studio dell’avvocato SERGIO FALCONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO RINA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBRICCI 16,

presso lo studio dell’avvocato ANNA CAPORICCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELIO RAVIELE giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 657/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 28/11/2014 e depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Elio Raviele che si riporta ai motivi del

controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 22117/15 proposto da C.C. nei confronti di M.G. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

C.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che in sede di rinvio aveva accolto parzialmente il suo appello rideterminando l’assegno mensile in Euro 3300,00 a carico del M.G..

Con l’unico motivo di ricorso la C. ritiene non congrua la quantificazione dell’assegno determinato dal giudice di merito lamentando la contraddittoria ed insufficiente motivazione addotta in violazione dei principi in tema di quantificazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione.

Ciò posto va premesso che il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 6.02.15 alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Da ciò discende che il motivo proposto sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione deve ritenersi inammissibile.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 21.06.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente M.G. liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l’oscuramento dei dati personali D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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