Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25545 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31609/2019 proposto da:

A.D., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Marco Cavicchioli, del Foro di Biella (marco.cavicchioli.pcert.it)

con studio in Biella via Repubblica 43, giusta procura speciale

allegata al ricorso, domiciliato in Roma Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 416/2019 della Corte d’Appello di Torino

depositata il 5.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.D., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Torino che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale attraverso il riconoscimento della protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, il ricorrente ha narrato di aver lasciato il proprio paese per motivi economici. Pur celibe e senza figli, ha affermato di essere l’unico ad aiutare la propria famiglia rimasta in patria, dove ricorreva una situazione conclamata di violenza generalizzata, che costituiva il presupposto per la protezione internazionale richiesta.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

1.1. Assume, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, che la Corte territoriale aveva erroneamente respinto la sua domanda nonostante che nella regione del Nord Punjab del Pakistan, dal quale proveniva, si registrava una situazione conclamata di violenza generalizzata, che era stata rimarcata nel motivo d’appello proposto e che non era stata presa in considerazione: lamenta, al riguardo, che le fonti ufficiali utilizzate a sostegno della decisione non erano state esattamente precisate nè, tanto meno, risultavano aggiornate alla data della decisione (assunta nel marzo del 2019), essendo riferite al periodo 2015 e 2016/2017.

2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 11 preleggi e del D.L. n. 113 del 2018, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3 e dell’art. 5, comma 6 TUI: lamenta che non gli era stata riconosciuta la protezione umanitaria nonostante che le condizioni del Paese di origine fossero tali da far ritenere che il suo rimpatrio lo avrebbe esposto al rischio di una forte limitazione dei diritti umani e che la decisione era stata assunta senza richiedere le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero degli Affari Esteri, come previsto dalla norma sopra richiamata.

3. Con il terzo motivo lamenta, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione alle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

3.1. Assume che era stato violato il principio del contraddittorio in quanto le fonti ufficiali utilizzate per la decisione erano diverse da quelle indicate, erano riferite ad una regione differente da quella di provenienza e non erano state sottoposte a contraddittorio.

4. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi: il terzo costituisce l’antecedente logico dei primi due.

4.1. Esso, infatti, prospetta la violazione, da parte della Corte territoriale, del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che stabilisce che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dalle Easo, dal Ministero degli Affari Esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisiti dalla Commissione stessa”: si assume, in particolare, che in relazione alla protezione sussidiaria la decisione era stata assunta sulla base di fonti informative non meglio precisate, non aggiornate e comunque, non sottoposte al contraddittorio delle parti; e che, in relazione alla (Ndr: testo originale mancante).

4.3. Deve premettersi che questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato secondo il quale “in tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente, si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea” (cfr. Cass. 11096/2019).

4.4. Ed è stato altresì ribadito che “Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità” (cfr. Cass. 28990/2018 ed, in assoluta continuità, anche con riferimento al dovere officioso di integrazione istruttoria Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020; Cass. 9231/2020).

5. Nel caso in esame, nella motivazione della sentenza impugnata, che risale ai primi mesi del 2019 (decisione dell’8.1.2019 e pubblicazione del 5.3.2019) vengono richiamate le Country Origin Informations desunte dal rapporto Easo sul Pakistan risalente al 2015 ed al rapporto Amnesty International del 2016/2017 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata): la Corte ha ritenuto che da esse dovesse evincersi l’inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di origine del ricorrente che, pur appartenendo al Nord del Punjab (di vastissima estensione), non era ricompresa fra i luoghi (espressamente riportati) segnati da un alto rischio terroristico.

5.1. Le informazioni sulle quali si basa tale statuizione sono tanto risalenti da configurare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.2. Infatti, a fronte di un dovere di cooperazione istruttorio procedimentalizzato attraverso il combinato disposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la motivazione basata sulla rappresentazione di una situazione interna cronologicamente incoerente con la data della decisione deve ritenersi apparente, in quanto è fondata su emergenze processuali non idonee ad ammettere o escludere i rischi paventati e fronteggiati dal sistema interno ed internazionale attraverso le varie forme di protezione previste.

5.3. Nè assume rilievo, a sostegno di una diversa decisione, la circostanza che anche le fonti ufficiali menzionate dal ricorrente fossero in parte desunte da siti informatici ritenuti condivisibilmente inidonei allo scopo (in particolare il sito ministeriale “(OMISSIS)”, la cui funzione non coincide, se non in parte, con quellafinalizzata ad un compiuto accertamento nel giudizio di protezione internazionale cfr. Cass. 13449/2019; Cass. 10834/2020): deve, infatti, ritenersi prevalente il principio processuale che impone al giudice di ricercare le informazioni più recenti rispetto alla data della decisione, e che rende sufficiente il motivo di impugnazione che si limita a denunciare il dato, invero oggettivo, della discrepanza cronologica delle fonti informative di riferimento sulle quali essa si è basata.

5.4. Conclusivamente, il Collegio ritiene che:

a. il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale che il giudice di merito deve adempiere d’ufficio, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo;

b. ove il giudice di merito non si attenga a tale principio in relazione all’aggiornamento delle fonti utilizzate, è sufficiente che la censura che il ricorrente prospetta in sede di legittimità evidenzi la non attualità delle fonti, in quanto la data di esse costituisce un elemento oggettivo che non necessita di ulteriori specificazioni critiche, pur essendo necessario che venga allegata una condizione attuale del paese di origine diversa e più grave di quella rappresentata dalle informazioni (erroneamente) utilizzate, preservandosi in tal modo l’interesse all’impugnazione.

c. il ricorrente, pertanto, non ha alcun onere di indicare specificamente, riportandone il contenuto, fonti alternative a quelle utilizzate, non essendo tenuto a supplire ad una carenza istruttoria che costituisce oggetto di uno specifico obbligo ex lege del giudice di merito.

d. ove la controversia sia stata instaurata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017 e sussista ancora, pertanto, il doppio grado di giudizio, è necessario che la Corte territoriale che intenda confermare l’ordinanza impugnata, sulla base delle medesime fonti informative utilizzate in primo grado, ne verifichi l’attualità e dia conto dell’insussistenza di aggiornamenti dai quali possano desumersi notizie diverse ed idonee a ridondare su una differente soluzione della controversia.

6 La censura concernete la protezione umanitaria rimane logicamente assorbita.

Irrilevanti, infatti, le critiche sulla motivazione in punto di diritto intertemporale, visto che la Corte ha esaminato la domanda anche alla luce della disciplina della protezione umanitaria previgente alla L. n. 113 del 2018, si osserva che i termini del giudizio di comparazione che il giudice è tenuto ad articolare per il riconoscimento della misura individualizzata applicando i criteri (Ndr: testo originale mancante).

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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