Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25544 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18232-2015 proposto da:

N.K.” elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 109,

presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATERINA MURGO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTO DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 361/2015 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,

EMESSA il 1709/2115 e depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 18232/15 proposto da N.K. nei confronti del Prefetto di Bologna il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

N.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Bologna che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna dichiarandola infondata.

Col primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’espulsione deducendo legami familiari in particolare la convivenza da sempre col fratello ed adducendo così la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1989, art. 19, comma 2, lett. c) e conseguentemente anche il mancato rispetto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. b) circa il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, non sussistendo neppure le questioni ostative di cui all’art. 13 comma 1 citato D.Lgs. consistenti in motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Il ricorrente precisa poi che, a seguito dell’introduzione del sopra menzionato art. 13, comma 2 bis è stato imposto al Prefetto di tenere conto anche di altri elementi legittimanti l’espulsione nell’esercizio della sua potestà.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta inoltre l’omesso esame del requisito della convivenza comprovato dalla dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal fratello allegata agli atti, quale fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorso è infondato.

Il giudice di pace ha ritenuto il requisito della convivenza del ricorrente col fratello cittadino italiano non ha sufficientemente provato in ragione dei mancati elementi probatori che il ricorrente avrebbe dovuto fornire per dimostrarne la presunta esistenza.

Sotto tale profilo il motivo si appalesa del tutto generico poichè il ricorrente non deduce argomenti nè prove a dimostrazione del fatto di avere prodotto nel corso del giudizio innanzi al giudice di pace la documentazione idonea a dimostrare il proprio assunto. Anche la deduzione contenuta nel secondo motivo di avere depositato dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal fratello non è confortata da alcun riferimento specifico agli atti di causa ed al momento in cui il deposito sarebbe avvenuto.

Sotto un ulteriore profilo il ricorso si rivela inammissibile prospettando questioni attinenti al merito della controversia, che, come è noto, sono sottratte al vaglio di questa Corte.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 9.05.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna del ricorrente alle spese processuali non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso Roma.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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