Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25544 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6288/2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Anna

Rosa Oddone giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO depositato il 10/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/7/2019 dal Consigliere dott. Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 10 gennaio 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da O.L. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e segg. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver rilevato – all’esito della rinnovata audizione del migrante – la non verosimiglianza del racconto offerto, riteneva che non ricorressero le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, dato che non erano stati evidenziati in danno della richiedente asilo episodi qualificabili come atti di persecuzione;

il collegio del merito osservava poi come non fossero emersi fondati motivi per ritenere che la migrante potesse essere sottoposta, in caso di rimpatrio, al rischio di subire un danno grave alla vita o alla persona, tenuto conto che non erano emersi fattori di individualizzazione del rischio e che la donna proveniva dalla zona sud della Nigeria, dove non era in corso alcun conflitto armato interno;

da ultimo il Tribunale reputava non accoglibile anche la domanda riconoscimento della protezione umanitaria, che era stata argomentata con un generico riferimento alle varie problematiche del paese di provenienza e non in maniera specifica;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.L. al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), in quanto il Tribunale di Torino avrebbe disatteso l’istanza della ricorrente di fissazione dell’udienza benchè non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio avvenuto dinnanzi alla commissione territoriale;

3.2 il motivo è infondato;

risulta infatti dal contenuto del provvedimento impugnato che l’udienza di cui si denuncia la mancata celebrazione non solo sia stata fissata, ma sia stata anche occasione per rinnovare l’audizione della migrante sui motivi del suo allontanamento;

il Tribunale ha così compiutamente assolto l’obbligo a cui era tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, in conseguenza della mancanza in atti della videoregistrazione del colloquio svoltosi avanti alla commissione territoriale (Cass. 17717/2018);

4.1 il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, let. c), o comunque, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: il Tribunale avrebbe escluso l’esistenza in Nigeria di una situazione di violenza indiscriminata e conflitto armato senza effettuare a questo proposito uno specifico esame della giurisprudenza di merito e di fonti internazionali specifiche e aggiornate;

4.2 il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

4.2.1 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri ufficiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame una pluralità di informazioni sulla situazione esistente in Nigeria, l’ultima delle quali risalente a un mese prima della decisione;

4.2.2 l’accertamento del ricorrere di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, compiuta a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

a fronte degli accertamenti compiuti all’interno della decisione impugnata – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

4.2.3 rispetto all’ultimo profilo di doglianza è sufficiente ricordare che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della decisione di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017);

5. quest’ultima osservazione vale anche a rilevare l’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso, con cui è stata denunciata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla condizione di vulnerabilità della richiedente asilo;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto respinto;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA