Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25543 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4557/2010 proposto da:

ISMEA (ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO) (OMISSIS),

che ha incorporato la Cassa per la Formazione della Proprietà

Contadina, in persona del suo Presidente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12,

presso lo studio dell’avvocato CAMMARERI PIETRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CANNATA Luciano giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA (OMISSIS), nella sua qualità di procuratore

della Castello Finance srl, in persona dell’amministratore delegato e

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VERBANO N. 16, presso lo studio dell’avvocato CONTE Giovanni,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASTRANDREA LORENZO giusta

procura speciale allegata in atti;

– resistente –

contro

N.A., C.S.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

17/12/08, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo) Corvino ha proposto ricorso per cassazione contro l’Italfondiario s.p.a., C.S. e N.A. avverso la sentenza del 7 gennaio 2009, resa in grado di appello dalla Corte d’Appello di Catania in una controversia di opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c..

Al ricorso ha resistito l’Italfondiario, che ha anche svolto ricorso incidentale.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

L’Italfondiario ha depositato memoria, redatta da nuovo difensore, costituito in forza di procura speciale notarile.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso principale appare inammissibile, perchè tardivamente proposto.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010; con specifico riferimento all’opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., si veda Cass. n. 12250 del 2007), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 11 febbraio 2010.

p. 4. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia dell’incidentale, che aveva anch’esso natura di impugnazione incidentale tardiva.

L’esistenza della causa di inammissibilità innanzi rilevata rende superfluo interrogarsi sulle conseguenze della mancata evocazione in giudizio di alcune delle parti nei confronti delle quali risulta pronunciata la sentenza impugnata”.

p. 2. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi.

Rileva, quindi, che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile. Quello incidentale inefficace.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, che è della ricorrente, atteso che la proposizione del ricorso incidentale tardivo è iniziativa della resistente provocata dalla ricorrente. Le spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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