Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25543 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017), n. 25543
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17043-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.V., in proprio e nella qualità di legale
rappresentante dell’associazione sportiva “Avigliano Calcio PZ”;
– intimato –
avverso la sentenza n. 30/3/2016 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
RIGIONALE di POTENZA, depositata il 22/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 22 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 211/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso della Associazione sportiva Avigliano Calcio PZ contro l’avviso di accertamento IVA 2007. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi corretta la statuizione della CTP della invalidità dell’atto impositivo impugnato perchè non era stato allegato il processo verbale di constatazione della SIAE che lo fondava, essendosi così violato il precetto normativo di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7; che inoltre l’allegazione in appello di tale atto della SIAE doveva considerarsi tardiva, poichè effettuata oltre il termine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile al giudizio tributario di appello ex art. 61, stesso decreto.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimata associazione contribuente non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58 e 32,poichè la CTR ha affermato la tardività della produzione del pvc della SIAE sul quale si basa l’atto impositivo impugnato e di conseguenza, non tenendone conto, ha annullato l’atto impositivo medesimo in quanto non motivato.
La censura è fondata.
Risulta invero asseverato che detto atto “prodromico” all’avviso di accertamento Oggetto di lite è stato depositato contestualmente al ricorso in appello dell’agenzia fiscale.
Ciò implica una evidente “falsa applicazione” del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58 e 32, non essendosi in fatto verificata alcuna decadenza/preclusione in sfavore dell’Ente impositore appellante, dovendosi ribadire che “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01).
Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,L. n. 212 del 2000, art. 7, poichè la CTR ha affermato l’invalidità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto motivato per relationem al pvc SIAE, senza però che ne risultasse la prova della consegna o della notifica ad un soggetto legittimato.
La censura è fondata.
Risulta invero che in allegato al ricorso originario sia stata la stessa associazione contribuente ad allegare detto pvc, che dunque doveva considerarsi dalla medesima conosciuto, così risultando rispettata la previsione in tal senso del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, ultima parte, come specificamente quella di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ultima parte.
E’ dunque evidente la “falsa applicazione” di tali disposizioni legislative da parte della CTR lucana.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al terzo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017