Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25543 del 13/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16063-2015 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

67, presso lo studio dell’avvocato MONICA SCHIPANI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA depositato il

10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Monica Schipani che si riporta ai motivi del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 16063/15 proposto da A.J. nei confronti del Prefetto di Roma il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

A.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Giudice di Pace di Roma che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma.

Dall’esame delle censure mosse si evince che il ricorrente adduce a sostegno dell’illegittimità dell’espulsione a suo carico il vizio di omessa motivazione non consentendo di comprendere il ragionamento a base della decisione.

Il ricorso è fondato.

In particolare le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (8053/14 sez un).

La sentenza in esame ha anche precisato al livello interpretativo che la nuova riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 8053/14 sez un).

Nel caso di specie risulta proprio una motivazione del tutto apparente, poichè non vengono indicati quali sono i motivi di ricorso e le inerenti doglianze e non viene in alcun modo spiegato pecche gli stessi sono infondati.

In sostanza il giudice di pace ha fatto una apodittica affermazione non consentendo di comprendere le ragioni della sua valutazione. Ricorrono i requisiti di cui all’art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 04.05.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA