Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25543 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25543 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 21390-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
, ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
CATAPANO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORIO RICCI CURBASTRO 34/A4, presso lo studio

Data pubblicazione: 13/11/2013

dell’avvocato CARDELLI ALESSANDRA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAMPESE EUGENIO, giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –

Regionale di NAPOLI del 16.6.2010, depositata il 23/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 21390 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 169/29/2010 della Commissione Tributaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva accolto il
ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di unità immobiliare
di pertinenza del contribuente.
Il contribuente

si è costituito in giudizio.

Il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 9 ottobre 2013
Il preside e e r ato

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 21390/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Gerardo Catapano

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