Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25543 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28414/2019 proposto da:

E.B., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Alessandro Praticò, (alessandropratico.pec.ordineavvocatitorino.it)

con studio in Torino via Groscavallo n. 3, giusta procura speciale

allegata al ricorso, e domiciliato in Roma Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 31.2019 del giudice di pace di Novara,

depositata il 13.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.B., proveniente dalla (OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Novara che ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto in data 8.10.2018.

1.1 Per ciò che interessa in questa sede, l’espulsione era stata decretata in ragione del fatto che la domanda di protezione internazionale era stata respinta sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria; che non ricorrevano nè i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie nè quelli di un rimpatrio mediante la concessione di un termine, atteso che il ricorrente aveva dichiarato di non voler tornare nel suo paese di origine.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 7,14, art. 19, comma 1, oltre che vizio di motivazione insufficiente ed apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per assenza di una disamina logico giuridica degli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento.

1.1. Lamenta, in particolare, che il giudice di pace, rispetto all’eccezione di carenza di potere del Viceprefetto, aveva affermato che lo stesso “era stato autorizzato in via generale” alla sottoscrizione dei provvedimenti di espulsione; che “la situazione dello straniero era già stata valutata dalla competente commissione territoriale” e che, quanto al termine per la partenza volontaria, “al ricorrente erano stati concessi sette giorni per lasciare il territorio nazionale”.

1.2. Assume al riguardo che il giudice “non aveva messo a fuoco il nocciolo delle questioni così come sottoposte dalla difesa” (cfr. pag. 5 del ricorso).

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. In primo luogo, infatti, si rileva l’assoluta mancanza di autosufficienza e specificità delle censure, con palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4: i rilievi che compongono il motivo, infatti, sono conformati come “mere enunciazioni”, prive della parte argomentativa dalla quale possa evincersi, in relazione alla denuncia di violazione di legge, quali errori interpretativi avrebbe compiuto il giudice di pace nel respingere l’opposizione.

2.1. E, al riguardo, vale solo la pena di precisare che l’inammissibilità deve essere dichiarata, con riferimento al primo rilievo, anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c., in quanto la questione proposta – risolta dal giudice di pace con la precisa indicazione della data della delega (n. 590 del 4.1.2017), anteriore a quella del provvedimento impugnato ed andando, quindi, ben oltre il principio che si va di seguito a richiamare – è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di affermare che:

a. l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della corrispondente “presunzione di legittimità” degli atti amministrativi (cfr. Cass. 10867/2018);

b. “non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento” (cfr. Cass. 7873/2018).

2.2. Quanto al secondo rilievo, la censura risulta contraddittoria ed inconducente in quanto lo stesso ricorrente, nel criticare la decisione, afferma che gli era stato concesso il termine di sette giorni per rilasciare il territorio nazionale, termine che osserva pienamente le previsioni del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 13, comma 5.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

4. Trattandosi di materia esente, non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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