Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25543 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. II, 10/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 10/10/2019), n.25543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12881/15) proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege”

dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato

presso i suoi uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

CASEIFICIO SAN MARTINO DI M.G. & C., (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dagli Avv.ti Roberto Ponzio e Paolo Panariti ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v. Celimontana,

38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 191/2015,

depositata il 3 febbraio 2015 (notificata il 30 marzo 2015).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e depositato il 2 luglio 2009, il Caseificio San Martino di M.G. & c. formulava opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Saluzzo, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 607/2009 con la quale il Direttore generale dell’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari aveva alla stessa ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 10.329,00, con riferimento alla violazione prevista dalla L. 10 aprile 1954, n. 125, art. 9, scaturente dall’accertata difformità, in sede di ispezione dei NAS, tra le forme di formaggio di tipo “Raschera DOP” di forma quadrata presenti presso il caseificio e quanto stabilito dal disciplinare di cui al D.P.R. 16 dicembre 1982. L’adito Giudice di pace, su eccezione del costituito Ministero delle Politiche agricole ed alimentari, dichiarava la sua incompetenza per materia, essendo competente il Tribunale di Saluzzo, dinanzi al quale il giudizio veniva ritualmente riassunto.

Con sentenza emessa il 10 novembre 2011 il suddetto Tribunale rigettava l’opposizione.

Decidendo sull’appello interposto dal ricorrente Caseificio, al quale resisteva il menzionato Ministero, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 191/2015 (depositata il 3 febbraio 2015), accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, annullava l’opposta ordinanza-ingiunzione.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte piemontese riteneva che, in effetti, con riferimento alla produzione dei formaggi di forma quadrata del tipo “Raschera DOP”, sarebbe stato impossibile – anche alla stregua delle assunte testimonianze – osservare materialmente le prescrizioni del disciplinare risalente al 1982, avuto riguardo alla forma imposta che avrebbe dovuto ricomprendersi tra i 18 e i 24 Kg, nel mentre – nella pratica – risultava ormai consolidato l’uso di produrre i predetti tipi di formaggio seguendo dimensioni diverse e con forme di peso tra i 6 e i 10 Kg.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Politiche agricole ed alimentari, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Caseificio San Martino di M.G. & c..

1.1. Con il primo motivo, il Ministero ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 125 del 1954, art. 9, in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario che il Caseificio San Martino di M.G. & c. si conformasse ai requisiti delle forme e del perso dei formaggi

prodotti del tipo “Raschera DOP”, avuto riguardo alla normativa in materia riportata nel disciplinare di cui al D.P.R. 16 dicembre 1982, non potendo derogarsi alla stessa in virtù di una non meglio specificata “tradizione” osservata nel settore caseario della zona.

1.2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’inesistenza, nell’impugnata sentenza, di una specifica motivazione circa l’affermata “impossibilità materiale” a rispettare le regole cogenti del suddetto disciplinare “ratione temporis” vigente.

2. Rivela il collegio che il primo motivo è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con il conseguente assorbimento del secondo.

Va osservato che, nella fattispecie, è rimasto incontestabilmente accertato che, all’atto dell’ispezione, era stata riscontrata la presenza, all’interno del caseificio San Martino di M.G. & c., di varie forme di formaggio “Raschera DOP” di dimensioni e peso difformi rispetto alle prescrizioni del relativo disciplinare “ratione temporis” vigente.

Anche nella sentenza della Corte di appello si attesta, infatti, che le forme oggetto di sequestro avevano per ogni lato una dimensione inferiore a 30 cm e che ognuna pesava meno di 8 kg oltre a presentare uno scalzo inferiore a 12 cm.

Orbene, la L. n. 125 del 1954 (contenente la “tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi”), all’art. 9, comma 1, stabilisce la responsabilità di “chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi, che non hanno i requisiti prescritti per l’uso di tali denominazioni”.

E, a quest’ultimo fine, nel collegato e conseguente Disciplinare di produzione della Denominazione di origine del formaggio “Raschera” di cui al D.P.R. 16 dicembre 1982 (Iscrizione nel “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” ai sensi del Reg. CE n. 126396) è stato previsto che la denominazione di origine “Raschera” è riservata al formaggio avente, tra le altre, le caratteristiche:

– della forma cilindrica con facce piane o quadrangolare con facce piane;

– delle dimensioni, con particolare riferimento quello a forma quadrata, della lunghezza di ciascun lato della forma di 40 cm circa, con scalzo irregolare di circa 12-15 cm;

– del peso, quello quadrato, da 8 a 10 chilogrammi.

Dovendo essere osservate queste univoche prescrizioni, è evidente che, alla stregua degli esiti dell’accertamento come precedentemente ricordati, si erano venute a verificare le condizioni per la configurazione dell’illecito amministrativo ascritto al caseificio San Martino di M.G. & c. (e per il quale è stato sanzionato con l’ordinanza-ingiunzione poi opposta), non potendo rilevare – ovviamente – la diversa tradizione locale (riferita dai testi escussi) sulla possibilità di produrre forme di tale tipo di formaggio diverse e di minori dimensioni (non determinante alcun possibile legittimo affidamento o una condizione di buona fede dei produttori), come erroneamente ritenuto con l’impugnata sentenza di appello, tenuto conto della specificità della normativa di settore e della imprescindibile osservanza delle suddette prescrizioni integrative della legge base di riferimento.

3. In definitiva, il primo motivo del ricorso deve essere accolto (con derivante assorbimento del secondo), con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte – sul merito dell’opposizione proposta nell’interesse del caseificio San Martino di M.G. & c., respingendola.

In virtù della peculiarità della fattispecie e della novità della questiona giuridica esaminata in rapporto alla richiamata normativa speciale, sussistono idonee ragioni per disporre la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, rigetta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta dal caseificio San Martino di M.G. & c. Compensa per intero le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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