Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25542 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18323/2009 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

Gina, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA Antonio, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15772/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 18/07/08,

depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. C.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la Fondazione Enasarco avverso la sentenza del 21 luglio 2008, con la quale il Tribunale di Roma – investito da detta Fondazione del giudizio di merito, a seguito della fissazione da parte del Giudice dell’esecuzione del termine all’uopo ai sensi dell’art. 616 c.p.c., all’esito della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione introdotta avverso l’esecuzione intrapresa da esso ricorrente, conclusasi con la sospensione dell’esecuzione e la fissazione appunto di detto termine – ha declinato la competenza sul giudizio di merito e dichiarato la competenza per valore del Giudice di Pace di Roma, assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio e compensando le spese.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Enasarco.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso – contrariamente a quanto dedotto dalla resistente – appare ammissibile in relazione all’art. 616 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006 ed anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009. Quel testo, infatti, si applica alla controversia ai sensi del comma 2 dell’art. 58 di tale legge.

L’ammissibilità discende dalla circostanza che, pur essendo la sentenza impugnata, pronuncia soltanto sulla competenza, parte ricorrente ha impugnato con i due motivi di ricorso esclusivamente la statuizione di compensazione delle spese: ciò, alla stregua di Cass. sez. un. n. 14205 del 2005, secondo cui: La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali – essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benchè l’art. 42 cod. proc. civ., sembri escludere un’impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza – che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione, se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poichè nel procedimento del regolamento di competenza non è consentito il ricorso incidentale, ciò deve fare proponendo un’impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino alla pronunzia della S.C. sul regolamento di competenza.

Poichè, in ragione del regime di impugnazione ordinario emergente dall’art. 616 c.p.c., nel testo applicabile alla controversia, il mezzo di impugnazione ordinario possibile era il ricorso straordinario, la statuizione sulle spese correttamente è stata impugnata con questo mezzo al lume del principio sancito dalle sezioni Unite.

p. 3.1. Il ricorso appare, invece, inammissibile per tardività, siccome giustamente eccepito dalla resistente.

Quest’ultima, infatti, ha allegato che, a seguito della declinatoria di incompetenza, ha provveduto a riassumere il giudizio davanti al giudice dichiarato competente con citazione in riassunzione notificata il 5 novembre 2008, che ha anche prodotto con il controricorso.

La resistente ha anche assunto che il qui ricorrente si costituì e contestò la tempestività della riassunzione.

Ha, quindi, invocato Cass. n. 19654 del 2006, per sostenere che la notificazione della citazione in riassunzione avrebbe determinato nei confronti del qui ricorrente il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.

L’assunto fondato su detto precedente è fondato. Esso ha, infatti, affermato: Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest’ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l’impugnazione della stessa, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., non solo nei confronti della parte destinataria dell’atto di riassunzione, ma anche nei confronti della parte che lo pone in essere, e ciò in ragione della comunanza ad entrambe le parti del termine per l’impugnazione, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla riassunzione non solo abbia conoscenza legale della sentenza, ma soprattutto subisca essa stessa gli effetti di quell’attività sollecitatoria ed acceleratoria che impone alla controparte.

Il principio, pur affermato a proposito di riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione è estensibile anche alla riassunzione dopo declinatoria di competenza agli effetti dell’eventuale impugnazione della sola statuizione sulle spese con il mezzo ordinario.

Il ricorso avrebbe, dunque, dovuto essere proposto entro il 4 gennaio 2009.

3.2. Peraltro, se il ricorso fosse ammissibile l’esame dei due motivi evidenzierebbe la loro manifesta infondatezza.

Secondo lo schema dell’art. 616 c.p.c., nel testo sul punto non modificato dalla L. n. 69 del 1009, il giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione all’esecuzione, una volta esaurita la fase sommaria del procedimento, deve alternativamente fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito davanti all’ufficio giudiziario di cui esso fa parte oppure, se non si reputi competente, rimettere le parti avanti all’ufficio giudiziario competente, assegnando un termine per la riassunzione.

E’ pacifico che il giudice dell’esecuzione provvide nel primo senso e, dunque, entrambe le parti, se volevano dar corso alla cognizione piena con salvezza della fase sommaria, potevano farlo soltanto davanti allo stesso Tribunale di Roma. Correttamente, quindi, la resistente procedette all’introduzione del giudizio di merito davanti a quel Tribunale.

Davanti ad esso la questione della competenza ai fini del giudizio di merito era ancora discutibile (si veda Cass. (ord.) n. 15629 del 2010, la quale ha precisato che la dismissione della competenza ai sensi dell’art. 616 oppure la fissazione del termine per l’iscrizione a ruolo della causa non contengono una decisione sulla competenza), ma correttamente, di fronte all’eccezione di incompetenza del qui ricorrente il Tribunale, pur condividendone la fondatezza, ha compensato le spese del giudizio: la motivazione, imperniata sul fatto che la condotta dell’Enasarco era obbligata, è corretta e del tutto privo di fondamento appare il rilievo che non lo sarebbe stata l’Enasarco avrebbe potuto procedere all’introduzione del giudizio davanti al giudice effettivamente competente per valore, non indicato a suo tempo dal giudice dell’esecuzione. Invero, se l’Enasarco avesse tenuto tale condotta il giudizio sarebbe stato un nuovo giudizio, inidoneo a conservare il provvedimento di sospensione.

p. 3.3. In ordine all’istanza ai sensi dell’art. 96 c.p.c. valuterà il Collegio se la proposizione del presente ricorso sia meritevole della sua applicazione, attesa la gradata concorrenza di una causa di inammissibilità e di una di manifesta infondatezza”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, atteso che, escluso il presupposto della mala fede, non ricorre nemmeno il presupposto della colpa grave quanto alla rilevata causa di tardività della proposizione del ricorso ed alla gradata rilevazione della infondatezza del merito del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro ottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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