Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25542 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17032-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ FINANZIARIA IMMOBILIARE (S.O.F.I.M.) S.R.L. (P.I.

(OMISSIS)), C.R., CO.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI, n. 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE,di CAGLIARI, depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sardegna, previa riunione dei gravami, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 72/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che aveva accolto il ricorso della S.O.F.I.M. – società finanziaria meridionale – srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2005, mentre accoglieva l’appello proposto da C.R. e Co.An. avverso la sentenza n. 57/6/12 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che ne aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CFR osservava in particolare che risultava corretta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata dall’agenzia fiscale di invalidità dell’accertamento societario in quanto emesso prima dello scadere del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dovendosi fare applicazione del principio di diritto in tal senso sancito dalla Corte di Cassazione a SU, con sentenza n. 18184/2013; che quindi, confermato l’annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della SO.FIM srl, doveva di conseguenza accogliersi l’appello proposto dal C. e dalla Co. riguardante gli avvisi di accertamento reddituali derivanti dal medesimo, che per l’effetto contestualmente annullava.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7, poichè la CTR ha affermato l’insussistenza dell’allegata urgenza al fine di giustificare l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente e conseguentemente annullato gli avvisi di accertamento reddituali emessi nei confronti dei suoi soci.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Orbene, nel caso di specie la CTR ha dato piena applicazione al principio di diritto sancito nella citata pronuncia delle SU di questa Corte, secondo il quale “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013, Rv. 627474 01).

Il giudice tributario di appello infatti è approfonditamente entrato nel merito delle allegazioni e delle prove addotte dall’Ente impositore a giustificazione dell’emissione anticipata dell’atto impositivo impugnato dalla SO.FIM. srl, negandone la fondatezza/adeguatezza, appunto così esprimendo una valutazione di merito che non può essere ulteriormente sindacata in questa sede, in aderenza al principio di diritto di cui al primo arresto giurisprudenziale citato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 – quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 17.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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