Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25542 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10809-2015 proposto da:

H.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE

IN LAURO 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SABRINA SERRONI e CRISTINA

MENICHETTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE CASSAZIONE;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO –

SEZIONE MINORENNI;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emesso il

13/03/2015 e depositato il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 10809/15 proposto da H.Y. nei confronti del Procuratore Generale Repubblica Suprema Corte Cassazione + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

H.Y. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emessa dalla Corte d’Appello di Firenze che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Firenze.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’espulsione a suo carico adducendone la violazione di legge in relazione al potenziale pregiudizio che ne deriverebbe a danno del figlio minore lamentando il mancato rispetto di quel principio costituzionalmente protetto quale l’unità del nucleo familiare richiedendo in suo favore il rilascio di un permesso di soggiorno a carattere temporaneo.

Il ricorrente adduce a sostegno di quanto vantato l’erronea decisione a suo dire della Corte d’Appello in ragione del travisamento delle risultanze istruttorie e con l’aggiunta dell’omessa valutazione di circostanze decisive per il giudizio quali la mancata commissione di reati a suo carico nonchè i reiterati provvedimenti positivi del Tribunale di Sorveglianza.

Il ricorrente fa presente inoltre che il figlio è nato e cresciuto in Italia dove ha frequentato la scuola dell’obbligo e non conosce la lingua cinese circostanze queste non oggetto di valutazione da parte della Corte.

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso di specie il figlio minore ha compiuto ormai 10 anni e la situazione di disagio prospettata dall’attuale ricorrente comporterebbe una durata indeterminata non collegata ad alcuna situazione di malattia o di specifica necessità di assistenza per il minore.

Questa Corte infatti ha già chiarito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (Cass. Sez Un 21799/10; 15191/15; 17739/15; 25419/15).

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Il Cons. relatore”.

Roma 9.05.2016.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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