Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25541 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5608/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato GIOVE Stefano, che lo

rappresenta e difende giusta procura per atto notaio Anna Maria

Parlati di Genova del 2 maggio 2011, rep. n. 27551 allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 968/2008 del TRIBUNALE di GENOVA del 25/02/08,

depositata il 29/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 29 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Genova, investito da essa ricorrente con atto notificato il 29 giugno 2006 di un’opposizione avverso il precetto intimatole da V.M., l’ha dichiarata inammissibile per tardività, qualificandola come opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’intimato non resisteva al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma in ordine alla decisione da adottarsi sul ricorso.

Essa veniva notificata alla ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.

Nella relazione la ricorrente veniva invitata a produrre l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso all’intimato.

p. 3. All’esito dell’adunanza del 20 maggio 2010, in relazione alla quale la ricorrente depositava memoria, il Collegio, con ordinanza del 30 giugno 2010, ordinava a parte ricorrente di provvedere al rinnovo della notificazione nell’esatto domicilio della parte resistente, concedendo all’uopo termine di mesi due dalla comunicazione del deposito della presente, disponendo, altresì, che copia dell’atto notificato sia depositata nel rispetto del termine previsto dall’art. 371 bis c.p.c. e rinviando a nuovo ruolo. Ciò, sulla base della seguente motivazione: “letta l’istanza presentata dalla ricorrente, nella quale si fa presente che il ricorso venne notificato a mezzo posta in un luogo erroneo, perchè l’Ufficiale Giudiziario richiesto della notifica, con l’esatta indicazione del luogo in cui si doveva effettuare, corrispondente al domicilio dell’intimato presso il suo difensore, ebbe ad effettuarla in un civico diverso, come emerge dall’avviso di ricevimento, cioè quello 5/6 anzichè il 5/16, di modo che la notificazione non risultò possibile; rilevato che effettivamente l’asserto della ricorrente trova fondamento in atti e che nella specie, pur vertendosi in situazione di inesistenza della notificazione, tale inesistenza non dipende da un comportamento della ricorrente, che aveva richiesto la notificazione nel luogo giusto e che, pertanto, parte ricorrente, avendo ottemperato per quanto a suo carico all’onere di attivare il procedimento notificatorio tempestivamente, non può essere considerata responsabile dio quanto occorso successivamente, di cui è responsabile l’ufficiale giudiziario procedente, onde si verte in situazione nella quale può essere ordinato di procedere a nuova notificazione”.

p. 4. Parte ricorrente ottemperava all’ordinanza ed all’esito si costituiva con controricorso regolarmente notificato l’intimato.

Essendo ritenute comunque sussistenti le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva nuovamente redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dopo essersi dato atto di quanto sopra riportato a proposito del disposto rinnovo della notificazione, si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 5. Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 anche all’esito della costituzione del resistente.

Esso denuncia con un unico motivo, concluso da idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebitando alla sentenza impugnata di avere ritenuto l’opposizione al precetto erroneamente riconducibile all’art. 617 c.p.c., quanto alla contestazione mossa dalla qui ricorrente riguardo all’essere stato notificato il precetto contestualmente alla notifica del titolo esecutivo, senza il rispetto del termine di centoventi giorni previsto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14. Al contrario, l’opposizione sotto tale profilo sarebbe stata da qualificare come opposizione all’esecuzione.

L’eccezione di inammissibilità formulata dal resistente in ragione della circostanza che l’ordine di rinnovazione della notificazione è stato eseguito notificando soltanto copia del ricorso senza la copia dell’ordinanza non è fondata.

Fermo che la ricorrente avrebbe potuto adempiere all’onere anche redigendo un nuovo ricorso riproduttivo dei termini del primo e dando atto in esso della pronuncia dell’ordinanza, piuttosto che notificare quest’ultima, nella specie la nullità derivante dalla mancata enunciazione nell’uno o nell’altro modo della direzione della notificazione all’adempimento di un ordine di rinnovazione appare sanata, perchè l’atto ha raggiunto lo scopo, essendosi l’intimato costituito.

6. Ciò premesso, il motivo – come si era già osservato nella precedente relazione – appare manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza consolidata della Corte, correttamente invocata dalla ricorrente.

E’ consolidato, infatti, il seguente principio di diritto, che la sentenza impugnata ha ignorato: “L’opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, atteso che la disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa. Pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata e integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell’esecuzione stessa. Tale lettura della norma di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 è confermata dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 44, comma 3, convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326 con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine” (Cass. n. 20330 del 2006; preceduta da Cass. n. 1966 del 2005 e n. 23084 del 2005;

seguita da: Cass. n. 15469 del 2007 e n. 7360 del 2009). Il principio di diritto, naturalmente vale anche per il testo del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, modificato, con l’elevazione a centoventi giorni del relativo termine, dalla L. n. 388 del 2000, art. 147, comma 1, lett. a).

La fondatezza del motivo dovrebbe comportare la cassazione della sentenza, ma tale cassazione:

a) non potrà riguardare la sentenza impugnata nella sua totalità, bensì soltanto là dove ha deciso sul motivo di opposizione che lamentava la notifica del precetto senza il rispetto del termine dilatorio, mentre la statuizione di inammissibilità resterà ferma perchè non attinta dal ricorso riguardo alla reiezione del motivo di opposizione concernente l’assenza della data sulla formula esecutiva apposta sul titolo esecutivo e, quindi, sul relativo vizio formale;

b) potrà, se il Collegio lo riterrà possibile dare luogo, dopo la cassazione parziale, a decisione del merito dell’opposizione quanto all’inosservanza del termine, con accoglimento della stessa riguardo al motivo in discorso e declaratoria che la pretesa esecutiva non avrebbe potuto esercitarsi prima del decorso del termine di cento venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Queste considerazioni sono anche idonee a superare le contestazioni svolte nel controricorso quanto all’accoglibilità del ricorso”.

p. 2. Il Collegio rileva preliminarmente che nella memoria parte resistente allega che non vi sarebbe stata ragione giustificativa per il disposto mordine di rinnovazione della notificazione del ricorso, in quanto la prima notificazione del ricorso sarebbe stata fatta in modo da dar luogo a fattispecie di inesistenza. Ciò, perchè nel giudizio di merito il procuratore del V. aveva modificato (rispetto a quella indicata nell’atto di costituzione in (OMISSIS)) la propria elezione di domicilio con atto depositato nella cancelleria di quel giudice e la prima notificazione del ricorso per cassazione sarebbe stata fatta con l’indicazione erronea del civico nel luogo di domiciliazione originaria e non nel nuovo (situato in (OMISSIS)).

L’eccezione, ancorchè basata su un’allegazione di fatto che viene introdotta per la prima volta nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è ammissibile.

E’ vero che nelle memorie ai sensi di tale norma, non diversamente da quanto accade per quelle ai sensi dell’art. 378 c.p.c., non si possono introdurre nuove allegazioni di fatto, ancorchè allo scopo di evidenziare eccezioni rilevabili anche d’ufficio. Ed è vero pure che, pur dovendosi dare atto che nella specie l’allegazione di cui si discorre è funzionale alla evidenziazione di una inammissibilità del ricorso, perchè la prima notificazione sarebbe stata inesistente e non avrebbe potuto giustificare l’ordine di rinnovazione dato da questa Corte, una ragione per ritenerla ammissibile non la si potrebbe ravvisare nella previsione dell’art. 372 c.p.c., che ammette la produzione dei documenti relativi all’ammissibilità – sia pure mediante notifica dell’elenco – indipendentemente da quello del deposito del ricorso o del controricorso. La previsione di tale possibilità, infatti, dev’essere interpretata nel senso che la produzione, in tanto è ammissibile, in quanto il fatto incidente sull’ammissibilità sia stato comunque allegato nel ricorso o nel controricorso.

Tuttavia, l’allegazione nella memoria è da ritenere rituale, perchè è fondato il rilievo in essa svolto nel senso che, non essendo stata la rinnovazione del ricorso eseguita con la notifica anche dell’ordinanza della Corte dispositiva del rinnovo, all’atto della notificazione del controricorso e, quindi, del successivo suo deposito, il resistente non avrebbe potuto percepire che la prima notificazione era stata fatta nel vecchio domicilio. Lo avrebbe potuto percepire solo dopo la costituzione tramite il deposito e, quindi, soltanto successivamente sarebbe stato nella condizione di formulare l’allegazione circa il mutamento del domicilio nel giudizio a quo.

Dovendosi, dunque, considerare inesistente il primo tentativo di notificazione e dipendendo l’inesistenza da fatto imputabile alla ricorrente (che avrebbe dovuto comunque accertarsi dell’atto domicilio del difensore al momento di notificare l’impugnazione, anche al di là del mutamento intervenuto nel giudizio di merito: si veda Cass. sez. un. 3818 del 2009), l’ordine di rinnovazione non era possibile perchè non può ordinarsi il rinnovo di una notificazione inesistente (o nulla) per fatto imputabile a chi doveva notificare.

Ne consegue che, previa revoca dell’ordinanza di rinnovo, il ricorso appare inammissibile, perchè la sentenza ebbe a passare in cosa giudicata entro l’anno solare dal suo deposito.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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