Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25541 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16875-2016 proposto da:

P.S. quale socia e legale rappresentante della estinta

NUOVA POOL POSITION MAN S.A.S, B.D. quale socio della

estinta NUOVA POOL POSITION MAN S.A.S, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PONIPONIO LETO, n. 2, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO ROSSI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO USELI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7160/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 1 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva gli appelli proposti da P.S., quale socia e legale rappresentante della Nuova Pool Position Man sas, e da B.D., quale socio di detta società, avverso la sentenza n. 20054/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2008. La CTR osservava in particolare che la pretesa fiscale era fondata sul principio di tassazione per trasparenza ex art. 5, TUIR e che comunque non era stata adeguatamente contro provata dai contribuenti.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione la P. ed il B., in dette qualità e peraltro con la precisazione che la Nuova Pool Position Man sas si è estinta, deducendo un motivo unico. L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, consistente nella difficoltà economica nella quale si trovava la società contribuente nell’annualità fiscale de qua, sia l’omissione del processo verbale di constatazione sia l’inadeguatezza della prova indiziaria allegata dall’Ente impositore in quanto basata esclusivamente sull’applicazione dello studio di settore e non essendo stati considerati dalla CTR i documenti contro probatori dimessi.

La censura è inammissibile.

Anzitutto la denuncia del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è proponibile stante la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, trattandosi all’evidenza di un caso di “doppia conforme” di merito.

Per il resto, il limitato sviluppo della censura stessa collide radicalmente con il principio di diritto che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466 – 01).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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