Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25541 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29498/2019 proposto da:

A.E.O., elettivamente domiciliato in Roma Via

Chisimaio, 29, presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 16122/2019, depositato il

27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, A.E.O., cittadino (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma, reso pubblico in data 27 agosto 2019, che ne rigettava l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che, a sua volta, ne aveva respinto la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine in quanto, alla morte del padre nel 2016, era stato avvicinato dalla setta degli (OMISSIS) per essere affiliato come “successore” del padre e di esser stato minacciato di morte dopo aver ripetutamente rifiutato la proposta di affiliazione, senza però rivolgersi alla polizia “essendo molti poliziotti coinvolti nell’attività della setta”.

2. – Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente non era credibile, essendo generico “circa la figura paterna e le sue attività, nonchè relativamente agli incontri avuti con i componenti della setta ed a quanto in essi accaduto”, essendo peraltro smentito dalle fonti “che la setta in questione attui un reclutamento forzato degli aderenti”; b) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo neppure dedotta alcuna “esposizione a persecuzione”; c) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in ragione della non credibilità del racconto ed essendo infondata, oltre che generica, la circostanza del coinvolgimento delle forze dell’ordine nell’attività delle confraternite, emergendo piuttosto l’esistenza di una forte repressione statale”; d) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle lett. c) del citato art. 14, poichè fonti attendibili e recenti (COI Roma 3 maggio 2018; Amnesty International 2017/2018; UNHCR, EASO 2017), non davano atto di conflitti armati nella zona dell’Edo State, che presentava “forme di criminalità… inferiore alla maggior parte degli stati della regione”; e) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di situazione soggettiva di grave vulnerabilità, “nè in base alla documentazione medico-psicologica allegata” (emergendo “solo uno stato ansioso”), “nè in considerazione della documentazione concernente l’attività di volontariato svolta ed i corsi di lingua italiana frequentati” (non svolgendo il richiedente alcuna attività lavorativa).

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, avendo il Tribunale, con motivazione tautologica, ignorato gli elementi fattuali dedotti dal ricorrente e ritenuto così non credibile la vicenda narrata.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il Tribunale attivato la cooperazione istruttoria per l’accertamento della situazione oggettiva del Paese di origine di esso richiedente, là fonti attendibili dimostravano “un aggravamento anche nella zona sud del Paese”, mancando altresì di tenere in considerazione lo stato di vulnerabilità dato dalla malattia documentata.

2.1. – Il primo e secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati.

In tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente (che, come detto, è quaestio facti non censurato alla luce del paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e alla stregua del principio enunciato da Cass., S.U., n. 8053/2014), si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e alla luce delle informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale del paese di origine del richiedente (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), prendendo in considerazione ogni circostanza fattuale dedotta in giudizio.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e/o falsa del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver mancato di considerare gli elementi dedotti da esso richiedente a fondamento della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. – Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha valutato (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) sia la situazione di vulnerabilità del richiedente, anche in relazione al dedotto e documentato stato di salute, e quella di integrazione nel Paese di accoglienza (rilevando, peraltro, lo stato di inoccupazione del richiedente), rendendo una motivazione in armonia con il principio per cui, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019).

4. – Con il quarto mezzo è denunciata “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 – Presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto”, ciò rendendo nullo il provvedimento per la “confusione in merito alla decisione adottata”, essendo presenti “motivazioni contrastanti con la vicenda del ricorrente” e “due date diverse di emissione” e, quindi, non comprendendosi “quale parte del decreto debba essere considerata riferibile al richiedente”.

4.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha enunciato il seguente principio diritto condiviso dal Collegio: “Nel caso in cui ad una sentenza integralmente e ritualmente formata e depositata in cancelleria risulti, per un mero disguido materiale, affogliata di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l’attestazione della data del deposito, il vizio in cui la pronuncia può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell’oggetto della controversia nell’ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest’ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la sentenza, tele vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.” (Cass. n. 4391/2009).

Nella specie, non vi è dubbio della riferibilità del primo dispositivo (peraltro, con esito di rigetto analogo al secondo) e della motivazione che lo sorregge alla causa introdotta dal ricorrente (pp. 4/9 del decreto impugnato), giacchè è proprio quest’ultimo a indicare specificatamente (cfr. pp. 7 e 8 del ricorso) la parte motiva che assume lesiva e che risulta, per l’appunto, coincidere con quella coerente con il primo dispositivo.

5. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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