Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25540 del 13/11/2013

Civile Ord. Sez. 3 Num. 25540 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7746-2010 AB
– ricorrente contro

BB, OSPEDALE SACRO CUORE NEGRAR
00230030234, SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA ,
SOMMACAMPAGNA PAOLA;
– intimati –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 13/11/2013

OSPEDALE SACRO CUORE NEGRAR 00230030234, in persona
del Presidente Fratello MARIO BONORA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso lo
studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINALLI

– ricorrente incidentale nonchè contro

AB

avverso la sentenza n. 103/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 26/01/2009 R.G.N. 1181/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MICHELE MASSELLA;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

2

ALESSANDRA giusta delega in atti;

Ritenuto che AB propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Venezia che, per quanto qui interessa, ha rigettato il
suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona,
che aveva respinto la sua domanda risarcitoria nei confronti della dott.ssa
BB, che ha chiamato in causa la Reale Mutua di
Assicurazione, e dell’Ospedale generale di zona Sacro Cuore di Negrar per

gravidanza extrauterina verificatasi nell’anno 1990, a seguito della quale
era residuata una sterilità irreversibile e definita;
che resiste con controricorso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, che
svolge altresì due motivi di ricorso incidentale ed uno di ricorso
incidentale condizionato.
Considerato che la notifica del ricorso a BB,
originaria convenuta, e alla Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. non
risulta andata a buon fine il 12/3/10;
che il ricorrente la ha perciò ripetuta, a mezzo posta, il 25/3/10, ma
non ha prodotto gli avvisi di ricevimento.

PQM
la Corte concede termine di gg. 60, dalla comunicazione della
presente ordinanza, per il rinnovo della notifica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, 1’8 ottobre 2013.

le lesioni riportate dal coniuge CC in occasione di una

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