Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25540 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. II, 10/10/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 10/10/2019), n.25540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10528/2015 proposto da:

T.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

D’ITALIA, 19, presso lo studio dell’avvocato BARBARA SANTESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CICCARELLI;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2014 del TRIBUNALE di CREMONA, depositata

il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con atto di citazione del 17/11/2008 T.G.B. conveniva in giudizio D.G., titolare dell’omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato da un guasto alla propria autovettura (rottura della pompa dell’acqua), da poco revisionata dall’officina D..

Il Giudice di pace di Crema, con sentenza n. 467/2010, respingeva la domanda, dando atto che dall’istruttoria era emerso che T. non aveva richiesto all’officina una completa revisione dell’auto, ma solo la sostituzione della cinghia di trasmissione e delle pastiglie dei freni, che la consulenza tecnica d’ufficio aveva escluso che le norme della buona tecnica indicassero di sostituire la pompa e che in ogni caso l’intervento eseguito dall’officina D. non aveva avuto incidenza causale sul guasto, avvenuto in modo imprevedibile e inevitabile.

2. Avverso la sentenza proponeva appello T.G.B..

Il Tribunale di Cremona – con sentenza 14 ottobre 2014, n. 193 – rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione T.G.B.. Resiste con controricorso D.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si lamenta errata applicazione degli artt. 1362 e 1218 c.c., in relazione all’art. 1176 c.c., comma 2 e dell’art. 115 c.p.c.: la decisione sarebbe fondata su un errore di interpretazione dell’oggetto del contratto intercorso fra le parti, essendo mancata la ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti, invece agevolmente individuabile dal preventivo approvato, errore di interpretazione che ha portato a negare il nesso causale tra l’operato dell’officina e il guasto.

Il motivo non può essere accolto, in quanto è diretto a contestare l’analitica ricostruzione del quadro probatorio operata dal giudice d’appello (cfr. le pp. 5-7 del provvedimento impugnato), in particolare per quanto concerne l’interpretazione del preventivo e il recepimento dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio, profili che, in quanto specificamente argomentati, sono sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA