Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2554 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26389-2015 proposto da:

L.V., F.S., F.G., FA.GI.,

F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI

321, presso lo studio dell’avvocato DARIO MASINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARIO SALADINO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CAMPOREALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STALLONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO FRICANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1195/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:

“1 Con sentenza n. 1195/2015 depositata il 6.8.2015 la Corte d’Appello di Palermo, riformando quella del Tribunale, ha respinto la domanda proposta con atto del luglio 2004 da L.V. e da E., G., S. e Fa.Gi., tutti eredi di F.A., contro il Comune di Camporeale e tendente all’accertamento dell’acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà di un fondo di circa 3.000,00 mq in contrada (OMISSIS).

2. Contro tale decisione propongono ricorso per cassazione i predetti eredi F. denunziando tre motivi a cui resiste l’ente territoriale deducendone preliminarmente l’inammissibilità per difetto di valida procura speciale.

2. Ad avviso del relatore, il ricorso è inammissibile.

Nella intestazione del ricorso si legge che i ricorrenti sono rappresentati e difesi dall’avv. Mario Saladino del Foro di Palermo “per procura a margine dell’atto di citazione notificato il 22.7.2004″.

Dagli atti non risulta esser stata depositata altra procura, in particolare non la procura speciale, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c..

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016 Rv. 637916; Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia stata conferita, come nel caso di specie, a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio”;

rilevato che la controparte ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato;

considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

ritenuto che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA