Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2554 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 16515/2017 proposto da:

MOVIMENTO SPORTIVO PROMOZIONALE, in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via Garigliano,

n. 74, presso l’Avvocato ANTONY LAVIGNA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato DANILO MONTANARI;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del direttore generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, via Toscana, 10, presso lo studio

dell’Avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta difende unitamente

all’Avvocato DANIELE CALLONI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2705 della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata

il 24/04/2017;

udita nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2018 la relazione

della causa svolta dal Consigliere Dott. Cristiano Valle.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

L’Associazione Movimento Sportivo Promozionale ha impugnato per Cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2705 del 24/04/2017, di rigetto dell’appello principale proposto da CARIGE Assicurazioni S.p.a. (ora AMISSIMA Assicurazioni S.p.a.) e dell’appello incidentale del Movimento Sportivo Promozionale, con compensazione delle spese di causa.

Avverso l’impugnazione ha resistito con controricorso la Amissima Assicurazioni S.p.a. (già CARIGE Assicurazioni S.p.a.).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, in data 7/12/2018, dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese del predetto giudizio, potendosi in tal senso statuire stante l’esito della lite.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio;

compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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