Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2554 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. III, 04/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CALABRESE Renato Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18891-2005 proposto da:

Z.R. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LELLI PAOLO A. giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 844/2005 della CORTE 1^ D’APPELLO di MILANO,

IV SEZIONE CIVILE, emessa il 8/2/2005, depositata il 31/03/2005,

R.G.N. 2755/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del 1 motivo e

l’accoglimento del 2 motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 28 giugno 2002 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta da Z.R. contro la Nuova MAA Assicurazioni s.p.a. e M.A. e dichiarava che il sinistro denunciato si era verificato per colpa esclusiva di M. A., che condannava in solido con la Nuova MAA a pagare all’attore la somma di Euro 102.332,67, oltre interessi e rivalutazione; dichiarava il M. obbligato ad indennizzare la Nuova MAA per la somma da essa dovuta all’attore in esecuzione della sentenza e i convenuti in solido rimborsare all’attore le spese del giudizio.

2.- Avverso questa decisione proponeva appello lo Z. e, chiedeva che il danno morale fosse liquidato in Euro 30.835,60; che il danno da invalidità temporanea totale e parziale fosse liquidato rispettivamente in Euro 4.648,50 e in Euro 2.324,25; che il danno da invalidità permanente, per riduzione della capacità lavorativa fosse liquidato in Euro 29.533,29 e che fosse accertato se nella liquidazione del primo giudice era compreso l’acconto di L. 50.000.000 (pari ad Euro 25.824,84) e, in caso negativo, che gli appellati fossero condannati a pagargli la detta somma.

Si costituiva la MAA che contestava le avverse pretese e spiegava appello incidentale, in subordine, onde ottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza oltre gli accessori.

Restava contumace il M..

Con sentenza del 31 marzo 2005 la Corte di appello di Milano rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa proposta dallo Z.; liquidava il danno morale,aumentandone l’importo rispetta quello liquidato dal primo giudice, oltre concedere la rivalutazione sulla maggior somma liquidata secondo gli indici ISTAT dalla data della decisione appellata – del 28 giugno 2002 – e gli interessi legali sulla suddetta somma secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (24 settembre 2000) e progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli stesi indici, da quest’ultima data al 21 agosto 2002.

La Corte territoriale dava atto dell’avvenuto pagamento da parte della Nuova MAA della somma di Euro 25.822,84 e condannava lo Z. a restituire alla predetta società la somma pari alla differenza tra l’importo di Euro 90.042,00 (versato dalla stessa società il 28 febbraio 2002, in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza appellata) e quello di Euro 74.117,16 (maggiorata della rivalutazione e degli interessi sulla somma di Euro 15.000,00) oltre interessi legali dal 21 agosto 2002 al saldo, confermando nel resto l’impugnata sentenza e compensando tra le parti le spese del grado.

3.- Contro questa decisione ricorre per cassazione Z. R. affidandosi a due motivi.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (sulla negazione della domanda di risarcimento del danno permanente da ridotta capacità lavorativa specifica (lucro cessante – capo n. 1 della sentenza impugnata) lo Z. lamenta che sono state violate le norme di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c.; artt. 2054, 2956, 2697 e 2735 c.c. e artt. 1223 e 1226 c.c.).

Assume il ricorrente che già nella CTU, congiuntamente elaborata con i rispettivi CTP, si da per scontata l’attività lavorativa (ancorchè in nero) del danneggiato a far data dall’età di 14 anni, mentre il giudice dell’appello non avrebbe concesso l’indennizzo derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica, che procura un danno per la perdita del reddito futuro e tale perdita è risarcibile sotto il profilo del danno emergente (ricorso ai risparmi o all’indebitamento bancario) e del lucro cessante (per il mancato guadagno che sì protrae per tutta l’esistenza).

Aggiunge che se, alla luce della ultima sentenza di questa Corte (da lui citata: la n. 2589/02) il giudice di appello poteva ritenere non provato il danno emergente, lo stesso giudice non poteva non ritenere provato il lucro cessante, sotto il profilo di una accertata (e mai contestata da controparte) attività operaia del soggetto leso (p. 8- 10 ricorso).

2.- Ritiene il Collegio che il motivo non ineriti accoglimento.

Di vero, il ricorrente, fa riferimento, per ritenere provata la circostanza che egli lavorasse anche se in nero fin dall’età di 14 anni a quanto affermato nella CTU, che “da per scontata l’attività lavorativa operaia (ancorchè in nero) del danneggiato a far data dall’età di 14 anni” (senza, peraltro, in virtù del principio di autosufficienza trascrivere l’intero passo ella relazione del CTU) e in sede di appello ha affermato che, prima del sinistro, prestava l’attività di dipendente meccanico/elettrauto, per cui dopo l’incidente, non ha potuto svolgere il lavoro di sistemazione degli accessori tecnologici nel vano motore delle autovetture (p. 9 sentenza impugnata).

Al riguardo, va osservato che costituisce ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte quella, secondo la quale occorre pur sempre che il danneggiato, allorchè riporti postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica, che possano configurare la sussistenza del lucro cessante, ha comunque l’obbligo di provare, anche per presunzioni,che svolgesse attività lavorativa e, se non ancora dedito ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto una attività produttiva di reddito.

Infatti, il danno patrimoniale da attività lavorativa va accertato in concreto attraverso la dimostrazione, a carico del danneggiato, che egli svolgesse tale attività o l’avrebbe potuta svolgere, anche perchè la liquidazione del danno non può essere fatta in modo automatico, in quanto la L. 26 febbraio 1977, n. 39, all’art. 4 si limita solo ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che incombe al danneggiato, e può essere data in via presuntiva purchè sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica (Cass. n. 10026/04; Cass. n. 19357/07;

Cass. n. 1120/06; Cass. n. 7097/05).

Applicando questi principi al caso in esame, il giudice dell’appello ha ritenuto che lo Z. non abbia data la prova nemmeno mediante presunzioni che prima del sinistro svolgesse tale attività lavorativa o altra attività produttiva di reddito, e tanto meno che abbia provato che, in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa, si sia verificata una diminuzione di reddito (p. 9 sentenza impugnata).

Peraltro, nemmeno nel motivo si accenna a tale prova, limitandosi la censura a dedurre che una riduzione dell’attività lavorativa specifica fosse stata acquisita al processo attraverso la CTU, con la compresenza dei CT di parte, (p. 8 ricorso).

3.- Con il secondo motivo, concernente la condanna a carico dello Z. al pagamento della differenza tra Euro 90.042.00 ed Euro 74.117,16 a seguito della somma percepita prima dell’inizio della causa di Euro 25.822,84 e la detrazione del danno da lucro cessante pari ad Euro 17.322,67, il ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione “in quanto l’appellante incidentale – la Nuova MAA – chiedeva in effetti una somma minore pari ad Euro 1.961,63 (differenza tra Euro 90.042,00 ed Euro 88.080,17).

Assume il ricorrente che il giudice dell’appello avrebbe data una lettura erronea ed immotivata della sentenza di primo grado ove la somma di Euro 17.332,67 venne accolta (p. 12 ricorso).

Osserva il Collegio che anche tale motivo va disatteso.

Infatti, il giudice di primo grado aveva liquidato allo Z. la somma tra l’altro di Euro 17.332,65 per lucro cessante: questa somma non è stata riconosciuta come dovuta, per difetto di prova in appello e poichè era stata versata in esecuzione della sentenza di primo grado dalla Nuova MAA ad essa andava restituita.

Nè si rinviene alcun vizio di ultrapetizione, in quanto l’appello incidentale della Nuova MAA era rivolto a “dichiarare che nulla era dovuto a titolo di risarcimento danno per lucro cessante e a condannare l’appellante a versare alla Nuova MAA la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovutogli (conclusioni della Nuova MAA nell’intestazione della sentenza impugnata).

In conclusione, il ricorso va respinto e nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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