Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2554 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. III, 03/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23833-2006 proposto da:

D.L.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CASSIA 35, presso lo studio dell’avvocato GALLAS CARLO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIMINELLI SALVATORE,

ACCOTI ANDREA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato PLACCO GIOVAN

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILARDI ENZO FRANCO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL ASSIC SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 325/2005 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

emessa il 26/06/2005, depositata il 30/06/2005; R.G.N. 330/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato SALVATORE CIMINELLI;

udito l’Avvocato ENZO FRANCO FILARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

Con atto di citazione, ritualmente notificato, D.L.V. conveniva in giudizio P.R. davanti al Giudice di Pace di Oriolo (CS), per sentirlo condannare, quale responsabile unico del sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS), al pagamento in solido con la UNIPOL, compagnia assicuratrice per la RCA, dei danni subiti dalla propria autovettura e quantificati in L. 9.634.000.

Si costituiva il convenuto, contestando la domanda risarcitoria e spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni subiti dal proprio veicolo, pari a L. 3.917.000. Deduceva inoltre la responsabilità esclusiva del D.L. nella causazione del sinistro, con richiesta di chiamata in causa della UNIPOL, compagnia assicuratrice anche del veicolo del D.L. per la RCA. Istruita la causa attraverso prova testimoniale e produzione documentale, il Giudice di Pace di Oriolo, con sentenza 14/1 del 12/2/2001, rigettava la domanda attrice e, ritenendo la responsabilità esclusiva del D.L. nella causazione del sinistro, lo condannava, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata a suo carico, al risarcimento solidale del danno.

Impugnava la predetta sentenza il D.L. chiedendone la riforma in toto, previo espletamento di C.T.U.. Si costituivano in giudizio l’appellato e la UNIPOL Ass.ni S.p.A., che spiegava appello incidentale al fine di ottenere la condanna dell’appellante al pagamento dei diritti onorari e spese del doppio grado.

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 325/05 del 28.6.2006 rigettava l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza di primo grado e rigettava l’appello incidentale proposto dalla Unipol Ass.ni S.p.A..

Propone ricorso per Cassazione il D.L. con due motivi.

Resiste l’intimato P.R. con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare dell’art. 2043 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., nonchè della L. 24 dicembre 1969, n. 990, ed, altresì omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2054 c.c. e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, assume che alla lettura degli articoli sopramenzionati, si evince che colui il quale, a causa della circolazione del veicolo, cagiona ad altri un danno ingiusto, è tenuto al risarcimento dei danni.

Assume in particolare che assolutamente erronea sarebbe stata la valutazione delle risultanze istruttorie davanti al giudici di merito.

Assume infine che il sinistro in oggetto sarebbe stato fedelmente ricostruito dal C.T.U. e in modo assolutamente veritiero descritto dai testi di parte attorea.

Questo S.C. osserva al riguardo che tale motivo è inammissibile perchè concernente esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti, non interpretazione di norme giuridiche.

Infatti il S.C. si è pronunciato nel senso che la norma di cui all’art. 360, n. 5 non conferisce il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito.

Inoltre viene violato nel caso il principio di specificità ed autosufficienza ai fini di individuare l’eventuale errore di ragionamento e di giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 190 e 245 c.p.c. ed art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 372 c.p., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assume che con l’impugnata sentenza il giudice d’appello avrebbe disatteso le risultanze testimoniali, liquidate laconicamente le deposizioni dei testi, B.A. e D.N.M., quali inattendibili. Stessa sorte avrebbe avuto la C.T.U. Il Tribunale di Castrovillari non avrebbe valutato le prove secondo un prudente apprezzamento e, quindi, ne avrebbe valutato solo superficialmente l’attendibilità, cosicchè le avrebbe ritenuto insufficienti a provare i fatti costitutivi dei diritti fatti valore in giudizio, ma avrebbe ritenuto la sussistenza di un insanabile contrasto tra le deposizioni dei vari testi, senza confrontare tra loro le singole deposizioni in modo da evidenziarne e riscontrarne analiticamente le divergenze e le incongruenze e in modo da attribuire maggiore attendibilità all’uno o all’altro gruppo di testimoni contrapposti.

Si osserva al riguardo che il motivo è generico, tant’è che l’accertamento della dinamica di un sinistro stradale, attenendo ad un accertamento fattuale, rientra nei compiti del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione, se non per vizio motivazionale. Il giudice di merito nell’accertamento di tale dinamica ben può riportarsi anche agli accertamenti effettuati dagli organi si polizia, riportati nel relativo verbale (Cass. 20814/2004).

In conclusione la genericità di un motivo ai fini di una corretta applicazione delle norme in materia di prove, fa sì che tale motivo debba essere rigettato.

Il ricorso è quindi da rigettarsi in considerazione pure del fatto che anche il secondo motivo è inammissibile perchè non riguarda tanto le censure del processo logico seguito dal giudice in sentenza per dimostrarne l’erroneità del ragionamento, ma riguarda parte delle fonti di prova per esprimere su di esse il proprio apprezzamento.

Si rigetta anche per mancanza di specificità ed autosufficienza.

Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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