Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25539 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2419/2007 proposto da:

COMUNE DI MODENA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell’avvocato

GIUFPRE’ Adriano, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VILLANI VINCENZO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

IRISBUS ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso

lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CASAVECCHIA MARCO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 01/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

udito per il resistente l’Avvocato SANTARELLI, delega Avvocato

PAFUNDI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR dell’Emilia ha accolto l’appello di IRISBUS ITALIA s.p.a. nei confronti del Comune di Modena. Ha motivato la decisione ritenendo che l’annullamento della nuova rendita catastale con sentenza n. 2.8.04 di altra sezione della medesima CTR comportava l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI che su di esso si fondava.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo con due profili, si è costituita con controricorso la contribuente.

Con il primo profilo del motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge, prospetta che a sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, gli atti impositivi che recepiscano attribuzioni o modificazioni della rendita adottati entro il 31.12.1999, nella specie la messa in atti del catasto è dell’aprile 1999, gli atti impositivi costituiscono anche notificazione della predetta rendita e che pertanto non poteva avere effetto l’annullamento deciso da altra sentenza sul fondamento della mancata notificazione della nuova rendita.

Il motivo ed il relativo quesito sono, prima che infondati, inammissibili. Premesso che la base imponibile dell’ICI per i fabbricati iscritti in catasto a sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, come nella specie, è il valore risultante dalla rendita catastale iscritta in catasto il 1 gennaio dell’anno di imposizione, la ratio decidendi della sentenza impugnata era che l’annullamento della nuova rendita disposta con altra sentenza faceva venir meno la base imponibile. La fondatezza o meno delle ragioni per le quali era stato decisa l’altra controversia non possono rilevare nel presente giudizio, ma dovevano essere dedotte e fatte valere nell’altro.

Anche il secondo profilo del motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione sulla medesima questione, è anche esso inammissibile perchè investe non l’accertamento di un fatto ma una questione di diritto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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