Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25539 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15102-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRISSINO HOCKEY 05 (C.F. e P.I.

(OMISSIS)), in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI, n. 48,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA GIOVANARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1853/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 25 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla Associazione sportiva dilettantistica Trissino Hockev 5 avverso la sentenza n. 102/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che doveva affermarsi in via pregiudiziale di merito la fondatezza dell’eccezione – reiterata quale motivo di appello- di illegittimità dell’atto impositivo impugnato per difetto del contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’associazione contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7, poichè la CTR ha annullato l’avviso di accertamento impugnato per difetto del contraddittorio endoprocedimentale.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

“In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 – 01);

“In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 – 01).

Pacifico che nel caso in esame non vi è stata attività di verifica presso l’ASD contribuente, la sentenza impugnata ha statuito in senso chiaramente difforme dai citati arresti giurisprudenziali sia perchè ha affermato la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, che invece va escluso per le imposte dirette, sia perchè non ha valutato la c.d. “prova di resistenza” per l’IVA ossia non ha espresso alcuna valutazione di merito sulla “non pretestuosità” dell’opposizione della contribuente ai relativi rilievi.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, che terrà conto anche dello jus superveniens allegato dalla controricorrente (abrogazione della L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 5).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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