Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25539 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 447-2015 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LAURA

BERGAMO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.B.;

– intimata –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, emessa il

07/05/2014 e depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Nicola Di Pierro che insiste per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 447/15 proposto da C.D. nei confronti di D.B.B. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

C.D. chiedeva la revoca dell’obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 450 quale contributo di mantenimento a favore della figlia M. statuito dal Tribunale di Padova in ragione del fatto che la figlia aveva concluso il proprio ciclo di studi, si era trasferita in (OMISSIS), non viveva più con la madre, risultava economicamente indipendente ed il reddito dell’attuale ricorrente non consentiva un pagamento come quello richiesto.

Il Tribunale con sentenza n. 1633/12 ha rigettato il ricorso in ragione della mancata prova dell’autosufficienza economica della figlia.

Il C. ha poi proposto appello chiedendo l’eliminazione o riduzione dell’obbligo impostogli con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ha resistito la D.B. per la conferma del provvedimento impugnato sottolineando che vi era prova che la figlia risiedeva con lei.

La Corte d’Appello ha respinto il reclamo.

Avverso tale provvedimento reso dalla Corte d’Appello di Venezia depositato il 14 maggio 2014 ricorre per cassazione il C. sulla base di tre motivi.

La D.B. non ha svolto attività difensiva.

Col primo motivo il C. lamenta il mancato rispetto della L. n. 898 del 1970, art. 6 e asserisce che da tre anni versa alla figlia l’assegno stabilito e che inoltre le due donne non risultano vivere insieme ed avere lo stesso stato di famiglia, ma risultano costituire ciascuna nucleo a sè dimostrato da documentazione fornita dallo stesso ricorrente.

Secondo il ricorrente c’erano tutti gli elementi perchè il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi ritenessero D.B.B. carente di legittimazione ad agire in relazione alla statuizione economica di cui si è richiesta la revoca.

Col secondo motivo il C. sostiene che l’atteggiamento processuale tenuto dalla D.B. nel costituirsi solo in sede di reclamo fosse sufficiente per evitare la condanna alle spese a suo carico.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta altresì l’omesso esame della sua domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della figlia in ragione del suo modesto stipendio.

Il ricorso è per certi versi inammissibile oltre che manifestamente infondato.

Dalla documentazione prodotta si evince che la C. vive con la madre ed il ricorrente non ha fornito prova alcuna delle circostanze sopra vantate.

Le censure mosse inoltre prospettano una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Appare fondato il quarto motivo di ricorso perchè la Corte d’appello nonostante abbia dato atto della domanda di riduzione dell’assegno, non si è pronunciata in proposito ed ha omesso ogni motivazione in ordine alla situazione patrimoniale del ricorrente.

Il terzo motivo sulle spese risulta assorbito.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 2.05.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che ancorchè il ricorso non rechi una chiara distinzione dei motivi proposti va chiarito che la questione relativa all’omessa pronuncia sulla riduzione del contributo è stata correttamente rilevata come quarto motivo di censura;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto nei termini di cui alla relazione con cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati i primi due ed assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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