Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25539 del 13/11/2013
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25539 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10237-2010 proposto da:
EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA
02888381205, in persona del Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
Avv. GRAZIANO MASSA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio
dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato COLIVA MASSIMO giusta
2013
delega in atti;
– ricorrente –
1828
contro
NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. 00296790389, in persona
del suo procuratore e direttore Generale dott. CARLO
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Data pubblicazione: 13/11/2013
PARESCHI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
UGF ASSICURAZIONI S.P.A. 02705901201, in persona del
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292,
presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ASSID S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
03707800821, in persona del Commissario liquidatore
pro tempore, Avv. Prof. RAFFAELE LENER, elettivamente
domiciliata in ROMA, V. TACITO 23 SC. B INT 8, presso
lo
studio
dell’avvocato
DI
BACCO
LORENZO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PERELLI CRISTINA
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro
MONTALTI GIUSEPPE MNTGPP54S01H294Y, AXA ASSICURAZIONI
S.P.A. AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., SIAT SOCIETA’
ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., MMI
DANNI S.P.A.;
– intimati –
Nonché da:
MONTALTI GIUSEPPE MNTGPP54S01H294Y,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso
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suo procuratore speciale dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,
lo studio dell’avvocato D’AMATO DOMENICO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAVATI
PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro
02888381205, ASSID S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA 03707800821, NAVALE ASSICURAZIONI
S.P.A. 00296790389, AXA ASSICURAZIONI S.P.A. , AURORA
ASSICURAZIONI S.P.A. UGF ASSICURAZIONI S.P.A.
02705901201,
MMI
DANNI
S.P.A.
SIAT
SOCIETA’
ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 246/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 26/02/2009 R.G.N.
1763/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato MASSIMO COLIVA;
udito l’Avvocato LORENZO DI BACCO per delega;
udito l’Avvocato DOMENICO D’AMATO;
udito l’Avvocato FRANCESCO BALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
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EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA
ricorso incidentale.
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Considerato
che la Cassa rurale e artigiana di Sala Bolognese soc. coop. a r.l. (ora Erni!
Banca) convenne in giudizio il Notaio Giuseppe Montalti chiedendone la
condanna al risarcimento del danno subito;
che il Tribunale di Bologna accolse la domanda, condannò il Notaio al
pagamento della somma di 500 milioni di lire, oltre accessori e condannò
le compagnie assicuratrici chiamate in garanzia a tenere indenne il notaio
che la Corte di appello di Bologna, adita dal Notaio, accolse
l’impugnazione e rigettò la domanda (sentenza del 26 febbraio 2009);
che avverso la suddetta sentenza Emil Banca propone ricorso per
cassazione con sette motivi;
che resistono, con distinti controricorsi: il Notaio Giuseppe Montalti, che
propone ricorso incidentale con quattro motivi, e deposita memoria; Assid
Spa, in I.c.a.; Unipoli (da ultimo già Navale Assicurazioni Spa e UGF
Assicurazioni Spa) che deposita memoria;
che non svolge difese SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni
Spa, ritualmente intimata, né Axa Assicurazioni Spa.
Ritenuto
che, come dedotto dalla ricorrente nella pubblica udienza, non è rituale la
notifica del ricorso alla Axa Assicurazioni Spa, e che, pertanto, occorre
disporre la rinnovazione delta notifica del ricorso alla stessa.
P. Q. M .
LA CORTE DI CASSAZIONE
ordina la rinnovazione della notifica del ricorso a Axa Assicurazioni Spa,
con termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente
ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 ott. re 2013
secondo le rispettive quote di coassicurazione;