Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25539 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28952/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale

Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 16264/2019, depositato il

26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, S.S., cittadino (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma, reso pubblico in data 26 giugno 2019, che ne rigettava l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che, a sua volta, ne aveva respinto la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine in quanto di religione cristiana cattolica, come quella della madre, e, quindi, vittima di minacce da parte degli zii di parte del padre, di religione islamica e sposato con tre mogli, non avendo ricevuto protezione dalla polizia, che aveva ritenuto trattarsi di “questione familiare”.

2. – Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo emersa “prova dell’esistenza di una persecuzione… ad opera di attori statuali o che comunque controllino il territorio di riferimento, limitandosi” il richiedente “ad allegare pressioni del padre e della famiglia di questi perchè si convertisse all’Islam”; b) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto nella zona di provenienza del richiedente “non si segnalano conversioni forzate, nè sentimenti di ostilità verso i cristiani da parte comunità locale”, avendo, peraltro, il richiedente denunciato solo generiche pressioni familiari e nemmeno allegato “la mancanza di protezione da parte dell’autorità statuale, incapace di fronteggiare il fenomeno”, deducendo, altresì, di aver lasciato la Nigeria, attraverso la Libia, per migliorare le proprie condizioni economiche; c) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento la protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), in quanto, in base a fonti attendibili (tra cui EASO) e recenti (giugno 2018/gennaio 2019), nella Nigeria meridionale, zona di provenienza del S., “il rischio di attacchi di gruppi ribelli è circoscritto alla regione del Delta del Niger, nella zona delle infrastrutture petrolifere, e non rappresenta un pericolo per categorie indiscriminate di persone e il ricorrente non ha riferito di esser mai stato interessato da tali vicende”; d) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, “posto che la vicenda personale del ricorrente non vale a rappresentare un rischio specifico in caso rimpatrio, nè emergono attuali fragilità per motivi di salute”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, art. 5, comma 1, lett. c), art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, “relativamente alla nozione di agente persecutore”, per aver il Tribunale erroneamente escluso la rilevanza della persecuzione religiosa da parte dei familiari in assenza di protezione da parte della polizia, mancando di attivare i propri poteri istruttori officiosi.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso sono svolte doglianze affatto generiche e che non colgono appieno la ratio decidendi del decreto impugnato, che mette in rilievo non solo la genericità delle allegazioni in punto di pressioni familiari sul credo del S. e di incapacità delle forse statuali di “fronteggiare il fenomeno” della discriminazione religiosa (quale motivazione attinta solo da deduzioni aspecifiche), ma, segnatamente, evidenzia (senza che la motivazione venga criticata) l’assenza, nella zona di provenienza del richiedente, di ostilità nei confronti dei cristiani da parte della comunità locale.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, avendo il Tribunale erroneamente escluso una situazione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, mancando di considerare i motivi della fuga dalla Nigeria, la giovane età di esso richiedente e di “approfondire anche la situazione vissuta… in Libia – ove rimaneva a per ben otto mesi e da cui scappava per i disordini civili”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) ha operato la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019).

Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, generiche e orientate a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, senza neppure dedurre un vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e secondo i principi enunciati da Cass., S.U., n. 8053/2014.

E’ inammissibile anche il profilo di censura che allega una situazione di estesa violazione dei diritti umani in Libia, quale Paese di transito per raggiungere l’Italia, mancando il ricorrente di evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda (Cass. n. 31676/2018), posto che questa si fonda sul rischio di rimpatrio in Nigeria in ragione del credo religioso praticato dallo stesso S..

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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