Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25538 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13966/2009 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53,

presso lo studio dell’avvocato PERNAZZA FEDERICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MALINCONICO Giovanni, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO REGISTRO DI ALBANO LAZIALE, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MALINCONICO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, inammissibilità nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate notificava nel 2002 a I.M. avviso di accertamento di maggior reddito a fini IRPEF, ILOR, S.S.N. per l’anno 1995, sulla base di indici di capacità contributiva costituiti dal canone di affitto della abitazione principale e da un acquisto immobiliare effettuato nel 1996, con applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi la CTP di Roma, sostenendone la illegittimità e la infondatezza.

La CTP rigettava il ricorso.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 39/21/08, in data 18-3-2008, depositata in data 15-4-2008, lo rigettava, confermando la sentenza impugnata.

Propone ricorso per cassazione lo I., con tre motivi.

La Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 149 c.p.c..

Espone che la CTR aveva ritenuto che la notifica dell’avviso effettuata dall’Ufficio a mezzo del servizio postale avesse effetto per il notificante dal giorno della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario, anzichè da quello della consegna al destinatario, in relazione al quale era decorso il termine stabilito a pena di decadenza per l’esercizio della azione impositiva dall’art. 43 citato.

Sostiene che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 che ha affermato il principio sopra applicato aveva valore unicamente in riferimento agli atti processuali, e non agli atti unilaterali recettizi quale l’avviso di accertamento in questione, per i quali è necessario che l’atto giunga a conoscenza del destinatario entro il termine di decadenza.

Formula il seguente motivo di diritto: “il termine decadenziale dell’accertamento previsto dalla L. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (come modificato dal D.Lgs. 9 luglio 1977, n. 241, art. 15) in caso di notifica a mezzo dell’ufficio postale è interrotto solo dalla ricezione effettiva o presuntiva dell’atto e non dalla mera consegna all’ufficio postale del plico contenente l’accertamento”.

Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la CTR aveva omesso la motivazione in relazione all’assunto dell’appellante confortato da elementi di prova documentali secondo cui l’acquisto immobiliare era stato effettuato con mezzi finanziari tratti da mutui coevi e successivi all’acquisto, e quindi non derivavano da disponibilità acquisite negli anni precedenti il 1996.

Con il terzo motivo svolge analoga censura esponendo che la CTR non aveva motivato sulla concludenza della circostanze poste alla base dell’accertamento, che assume dovessero rivestire carattere di certezza.

Il primo motivo è inammissibile per erroneità del quesito di diritto, che, nella formulazione sopra esposta, è meramente astratto e prescinde completamente dalla “regula iuris” adottata nella sentenza impugnata.

Peraltro, l’assunto del ricorrente, sostenuto da parte della giurisprudenza della Corte, con riferimento al periodo antecedente la riforma dell’art. 149 c.p.c. di cui alla L. n. 263 del 2005, (v.

Cass. n. 17644 del 2008) risulta contraddetto da giurisprudenza successiva prevalente (v., Cass. Sez. Un. n. 8830 del 2010).

Il secondo motivo è fondato.

Non vi è questione di autosufficienza, in quanto la stessa sentenza nelle premesse di fatto da atto sia della tesi svolta dal contribuente in appello sulla riferibilità dei mezzi finanziari usati per l’acquisto immobiliare a mutui contratti in data coeva e successiva all’atto formale, e non a disponibilità rivenienti dagli anni precedenti, e riconosce espressamente che l’appellante aveva prodotto documenti a sostegno.

A fronte di tali risultanze, il cui valore essenziale al fine del decidere è evidente, la CTR ha omesso ogni motivazione, occupandosi soltanto del tema della rinuncia implicita dell’appellante alle eccezioni concernenti il canone di affitto.

Il terzo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, in quanto, non risultando menzionata la questione in sentenza, il ricorrente non ha nè trascritto nè documentato la proposizione di rilievi sul punto in atto di appello.

Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al secondo motivo, la sentenza cassata e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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