Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25538 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25538

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14944-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5044/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 16 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, e quello incidentale proposto da P.L. avverso la sentenza n. 469/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso della P. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che andavano condivise le considerazioni di merito della CTP, specificamente sul punto, dirimente, che la contribuente fosse a conoscenza della “inesistenza soggettiva” delle fatture oggetto della contestazione erariale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, art. 19,comma 1, art. 26, comma 3, poichè la CIR non ha rilevato la partecipazione della P. alla frode IVA accertata a carico di soggetti terzi ed in particolare dell’emittente delle fatture de quibus.

La censura è infondata.

La premesso e ribadito che “In materia di detrazione IVA, liquidata nella fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata la inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., la interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonchè la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; spetta, invece, al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva della operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente” (Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 18/06/2014, Rv. 631553 – 01).

La sentenza impugnata si è dimostrata ben consapevole di tale arresto giurisprudenziale e lo ha correttamente applicato.

Il giudice tributario di appello infatti ha specificamente argomentato sul punto della “conoscenza/conoscibilità” della frode IVA in oggetto da parte della P., in particolare rilevando che essa “.. non fosse destinataria della restituzione del 50% dell’IVA e non essendo oggetto di accertamento gli anni 2005/2006”.

Tale valutazione meritale non può essere oggetto di ulteriore sindacato in questa sede, dovendosi altresì ribadire che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011) e che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, lett. d), artt. 115 e 116, c.p.c., poichè la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure alla sentenza della CTP contenute nel gravame che le era stato sottoposto.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014, Rv. 633682 – 01).

Nella censura in esame peraltro non è nemmeno specificato su quale domanda ovvero eccezione il giudice tributario di appello abbia omesso di pronunciarsi, consistendo la censura medesima in una generica critica alla motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia non può considerarsi sussistente sulla base di quanto considerato in ordine al primo mezzo dedotto dall’agenzia fiscale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, 11 luglio 2017

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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