Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25538 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27325-2014 proposto da:

IMPRESUD S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDI0, 10, presso lo studio dell’avvocato ANNA BEI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI ADINOLFI giusto mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

depositato il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

“La Corte rilevato che sul ricorso n. 27325/14 proposto da Impresud Srl nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue”.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Impresud Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) in ragione della mancata documentazione del proprio credito nei termini stabiliti.

Con l’unico motivo di ricorso la Impresud Srl lamenta il mancato esame della documentazione pervenuta al Giudice delegato a mezzo pec che avrebbe portato all’ammissione del credito in suo favore nonostante tale documentazione sia stata comunque allegata all’atto di opposizione.

Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina della L. Fall., art. 99, come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d’appello, pur avendo natura impugnatoria (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n. 2677), sicchè la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) che, come correttamente osservato dal tribunale, prevede che l’opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti.

In tal senso è già stato chiarito che, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; (come prescritto alla parte, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 4, a pena di decadenza). (Cass. 493/12).

Senza entrare nel merito della questione se i documenti siano stati depositati già in sede di verifica si osserva che comunque anche se ciò non fosse avvenuto non vi sarebbe alcuna preclusione al deposito degli stessi in sede di opposizione purchè nel rispetto di quanto disposto dalla L. Fall., art. 99; circostanza quest’ultima verificatasi nel caso di specie.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 26.04.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Santa Maria C. V. in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Santa Maria C.V. in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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