Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25538 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28845/2019 proposto da:

F.B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Patrizia Bortoletto;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 3937/2019, depositato

il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, F.B., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Bologna, reso pubblico in data 3 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che, a sua volta, ne aveva respinto la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine in quanto erano sorti dissidi familiari per questioni relative alla spartizione del raccolto di un terreno reso produttivo dal padre: questi, nel 2016, veniva picchiato dai fratelli i quali, nel corso di una lite, picchiavano e ferivano anche esso F., che, pochi giorni prima, era stato scoperto, all’interno della scuola coranica, in atteggiamenti intimi con compagno di classe con il quale aveva da tempo una relazione omossessuale.

2. – Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (sentito giudizialmente in più audizioni), in punto di condizione di omosessualità, non era credibile, in quanto caratterizzato da “numerose contraddizioni” (sull’intervento o meno della polizia quanto all’arresto; sul rilascio per interessamento o meno del capo villaggio; sui riferimenti temporali circa la relazione omossessuale con il compagno di scuola; sul fatto che, avendo asserito che per due anni la relazione si era svolta con “accorgimenti per non farsi scoprire”, poi, “inspiegabilmente” si era consumato “un rapporto durante la ricreazione, nel bagno della scuola, accessibile a tutti e privo di porta”; sulla mancanza di reazione del padre “all’apprendere dell’omosessualità del figlio”; sull’assenza di ogni riferimento “agli aspetti di interiorità e di riflessioni sulla sua omosessualità”, mancando ogni descrizione della relazione con il compagno di scuola “dal suo punto di vista emotivo”); b) in assenza di credibilità circa la condizione di omosessualità, non sussistevano le condizioni per il riconoscimento la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè tali condizioni sussistevano in relazione al timore di subire un danno grave alla persona da parte degli zii paterni, non essendo stato il F. destinatario delle minacce o di pretese nei suoi confronti; c) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), in quanto – in base alle fonti più accreditate e recenti (UNHCR del gennaio 2017 e del gennaio 2018, nonchè EASO del marzo 2018) – dal 2017 era iniziato un “percorso di miglioramento della situazione economica e politica” del Gambia, con rientro dei “molti cittadini fuggiti in Senegal”; d) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo emersa una situazione di vulnerabilità del richiedente, che non presentava problemi di salute, nè “un perdurante e rilevante disagio fisico o psichico” per la sua permanenza in Libia.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione di legge in riferimento del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver il Tribunale erroneamente valutato l’attendibilità di esso richiedente, nonostante egli avesse dato conto dettagliatamente dei fatti che lo riguardavano, sia in riferimento alle liti familiari, che sulla sua condizione di omosessualità.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e alla luce delle informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale del paese di origine del richiedente (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) prendendo in considerazione tutte le circostanze dedotte in giudizio, senza indulgere “nella capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni” (Cass. n. 8819/2020), come, del resto, si apprezza nell’operato confronto tra le due audizioni del richiedente asilo, quale espressione di un criterio di valutazione di attendibilità pienamente conforme a logica.

A fronte di ciò, le censure mosse con il ricorso sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che, come detto, è quaestio facti neppure censurata alla luce del paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 32 Cost., all’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10/12/1948, all’art. 11 dei Patti internazionali ratificati con L. n. 881 del 1977, avendo il Tribunale operato “una valutazione superficiale” sulla situazione del paese di origine del richiedente, dove, oltre all’uso della violenza da parte della polizia, l’omosessualità è punita penalmente con l’ergastolo.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, nel valutare la situazione del Gambia (Paese di origine del ricorrente), si è attenuto a fonti accreditate e recenti (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), operando, quindi, alla stregua dell’insegnamento di Cass., S.U., n. 29459/2019, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non assumendo rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente ed astrattamente considerato.

Le doglianze del ricorrente investono l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, peraltro fondandosi su fonti meno recenti rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale e insistendo sulla condizione di omosessualità invece esclusa dal medesimo Tribunale in quanto non credibile.

4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA