Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25538 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 12/10/2018), n.25538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17391/2016 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCESCO VETERE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A. – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/04/2016, R.G.N. 641/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto da Anas s.p.a. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha rigettato la domanda di B.P. di inquadramento nel livello B1 del contratto collettivo di categoria con le conseguenze economiche e normative.

2. La Corte territoriale, in esito all’esame delle declaratorie contrattuali di riferimento (B2 quella di appartenenza, B1 quella rivendicata) ha accertato che il lavoratore non aveva svolto le mansioni di conduzione dei mezzi speciali (sgombraneve, spargisale, tagliaerba ecc.) con continuità o con carattere di prevalenza restando conseguentemente precluso il riconoscimento dell’inquadramento rivendicato.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre B.P. con un unico articolato motivo cui resiste con controricorso Anas s.p.a. che deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (rectius 380 bis.1 c.p.c.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di appello non avrebbe riconosciuto che le mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata erano prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza. Sottolinea che il tratto differenziale delle due qualifiche era quello della conduzione di mezzi speciali e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite ed escluso che tali mansioni erano prevalenti sotto il profilo quantitativo e temporale (tre mesi per ciascun anno come riferito dai testi) e qualitativo (non solo spazzaneve ma anche taglia erba ed altro).

5. Il ricorso, prima ancora che infondato, è improcedibile.

5.1. Pur dolendosi dell’interpretazione data alla declaratoria contrattuale e denunciando una errata ricostruzione delle risultanze istruttorie il ricorrente omette di allegare al ricorso il contratto collettivo e neppure indica la sua ubicazione all’interno del fascicolo di parte così incorrendo nella violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass. s.u. 25/03/2010 n. 7161, 23/09/2010n. 20075). Ciò tanto più in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA