Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25537 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25537

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14561-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO, FABIO

CRAMAROSSA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1301/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAL1 di TORINO, depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 17 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 159/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso di C.M.C. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che la mera riscontrata discordanza tra i dati derivanti dal contribuente rispetto a quelli dei suoi clienti (c.d. CLIFO) non poteva assurgere a fondamento della pretesa fiscale portata dall’atto impositivo impugnato, anche nella considerazione delle adeguate contro prove offerte dal contribuente medesimo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha anche presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in violazione di plurime disposizioni legislative, poichè la C’FR aveva solo apparentemente, ma non sostanzialmente spiegato le ragioni per le quali il suo gravame veniva rigettato.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);

“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle patologie motivazionali indicate in tali arresti giurisprudenziali, limitandosi ad asserzioni generiche ed apodittiche sulla metodologia accertativa e sulle contro prove del contribuente.

Non può infatti essere diversamente considerata una tanto esile quanto inconsistente trama argomentativa così congegnata: “Il contribuente ha prodotto in modo dettagliato i rapporti con riferimento ai singoli clienti e dall’esame degli stessi risultano in modo analitico tutte le operazioni effettuate nel periodo di imposta di riferimento, con i numeri di fattura, le date di emissioni delle stesse, l’importo e Probabilmente l’Ufficio si è avvalso soltanto dei dati forniti dal sistema informatico per arrivare alle proprie conclusioni, mentre avrebbe dovuto operare effettuando un vero e proprio controllo sui documenti e chiedere dei chiarimenti ogni volta che sorgevano dubbi. L’incrocio dei dati tra clienti e fornitori non può essere ritenuto il sistema migliore per addivenire ad un elemento grave, preciso e concordante sul quale fondare poi un accertamento”.

Imprecisioni/approssimazioni terminologiche e concettuali a parte, con queste poche righe certamente il giudice tributario di appello non spiega perchè ha sancito la repulsa del gravame agenziale e più in generale affermato l’infondatezza delle pretese creditorie portate dall’atto impositivo impugnato, di guisa che è senz’altro venuto meno al proprio obbligo di motivazione ancorchè nel “minimo costituzionale”.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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