Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25537 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26123-2014 proposto da:

IMPRESA EDILE ANTECINI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A.GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FRANCARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BORGLIETTI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALI VICENZA, emessa l’11/09/2014 e

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 26123/14 proposto da Impresa Edile Antecini Srl nei confronti del Fallimento (OMISSIS) il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Impresa Edile Antecini Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la sua l’opposizione allo stato passivo in via chirografaria del Fallimento (OMISSIS) sul presupposto che il preteso credito vantato fosse sostenuto da documentazione sfornita di data certa, precisando che il curatore non è imprenditore commerciale, e che non fosse possibile ammettere la prova testimoniale per mancato rispetto dell’art. 244 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente adduce l’illegittimità dell’esclusione essendo la pronuncia del Tribunale a suo dice ancorata a profili del tutto estranei alla materia del contendere e fondata su valutazioni generiche e sommarie.

In particolare la società evidenzia che la documentazione prodotta in atti con le fatture emessa dai fornitori della Antecini srl attestano che i lavori edili sono stati realmente svolti da lei stessa e dunque il credito azionario risulterebbe esistente.

Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Le censure proposte nel ricorso devono ritenersi inammissibili. Questa Corte ha già chiarito che nella verifica del passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell’art. 2704 c.c., comma 1, essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

(Cass. 13282 /12; Cass. ss.uu. 4213/13).

La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura, inoltre come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass. 4213/13).

Ciò posto questa Corte ha ripetutamente chiarito che in assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 c.c., comma 1, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento; la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto (Cass. 19656/15).

Nel caso di specie peraltro la società ricorrente non avanza con il ricorso adeguate censure sotto tale profilo al decreto impugnato. Quanto ai documenti da cui sarebbe deducibile la data certa (pag 3 del ricorso) gli stessi vengono genericamente indicati senza che sia riportato in osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 ove gli stessi siano rinvenibili negli atti di causa, nè risultano prodotti ai sensi dell’art. 369, n. 4 nè infine ne viene riprodotto nel ricorso il contenuto.

La doglianza è quindi inammissibile.

Quanto alla prova per testi la contestazione alla motivazione del decreto secondo cui i capitoli di prova non sarebbero stati specificamente articolati non risulta adeguatamente proposta non essendo adempiuto all’obbligo sancito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la parte che, in sede di ricorso per cassazione addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. 20700/04; Cass. 9558/97; Cass. 1037/94).

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 21.06.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che la ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte;

che il ricorso va pertanto dichiarato estinto senza pronuncia sulle spese non essendosi il fallimento costituito in giudizio.

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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