Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25537 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31793/2019 proposto da:

U.B., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Marco Lanzilao, (marcolanzilao.iordineavvocatiroma.org) con studio

in Roma viale Angelico 38, giusta procura speciale allegata al

ricorso, e domiciliato presso lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 17565/2019 del Tribunale di Roma depositato il

14.6.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15.7.2010 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.B., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che ha respinto la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale attraverso il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha narrato di essere fuggito per un problema familiare derivante dalla morte del padre che era deceduto a seguito di un rito spirituale svoltosi nel villaggio ad opera delle zie: il suo allontanamento era stato determinato dal timore di ritorsioni in quanto sullo sfondo della vicenda ricorrevano ragioni di carattere ereditario.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti.

1.1. Lamenta l’assoluta assenza di istruttoria in relazione alle condizioni del paese di origine ed ai rischi derivanti da un eventuale rientro in patria.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, assume che il Tribunale aveva violato l’art. 5, comma 6 TUI, nonchè l’art. 19 stesso testo che vietava l’espulsione dello straniero che potesse essere perseguitato o correre vari rischi nel paese di origine.

2.1. Lamenta altresì l’omesso esame delle sue condizioni personali, nonchè delle fonti informative relative alla condizione socio economica della Nigeria e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Quanto al primo, si rileva l’assoluto difetto di specificità della censura che, lungi dall’illustrare gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di merito, si risolve in una mera enunciazione di dissenso rispetto al rigetto della domanda ed in una palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.2. Quanto al secondo, il ricorrente, dopo una lunga disquisizione sui presupposti della protezione umanitaria, lamenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che “la sua storia personale non consentisse di ti reperire riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria e ad una personale situazione di vulnerabilità, e che egli non avesse offerto specifiche allegazioni in merito ad una condizione di povertà inemendabile o all’impossibilità di soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza in patria in violazione dei suoi diritti fondamentali”.

3.3. Prospetta una critica della decisione, affermando che non era stato adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria (cfr. pag. 7 del ricorso), e che non era stato considerato il livello di integrazione sociale e personale del ricorrente, “certamente raggiunto” (cfr. pag. 12).

3.4. Deve premettersi che la censura si duole genericamente ed in assenza di fondamento dell’omesso espletamento del dovere di cooperazione istruttoria, in quanto il decreto del Tribunale richiama espressamente e diffusamente le fonti ufficiali attendibili (cfr. e 4 del provvedimento impugnato) e ben più aggiornate di quelle alle quali si riferisce il ricorso che prospetta, invero, una critica del tutto generica ed inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6: a fronte di ciò, il decreto sviluppa una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, svolgendo correttamente il giudizio di comparazione richiesto dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 4455/2018; Cass. 29456/2019; Cass. 1104/2020), con esito sfavorevole per il ricorrente che, tuttavia, anche in punto di vulnerabilità e di mancata integrazione, si limita ad enunciare la titolarità di tali condizioni, non allegando alcunchè in merito ad esse.

3.5. La censura, pertanto, maschera una richiesta di riconsiderazione dei fatti dedotti, contrapponendo una diversa valutazione a quella, congrua e logica, sviluppata dal Tribunale: essa pertanto che non può trovare ingresso in sede di legittimità (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 13721/2019; Cass. 31546/2019).

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante, ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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