Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25536 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25786/2008 proposto da:

I.M., I.G., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato PERNAZZA

FEDERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato MALINCONICO Giovanni,

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DEL REGISTRO DI ALBANO LAZIALE in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2007 della COMM. RIB. EG. di ROMA,

depositata il 23/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio del Registro di Albano Laziale notificava nel 2001 a M. e I.G. avviso di liquidazione con il quale erano revocate le agevolazioni fiscali relative alla formazione ed arrotondamento della proprietà contadina in relazione ad un atto di acquisto di terreni e fabbricati rurali registrato il 27-11-1996, in quanto i contribuenti non avevano prodotto il certificato definitivo dell’Ispettorato provinciale agrario (IPA) sulla sussistenza dei requisiti di legge per ottenere le agevolazioni concesse in via provvisoria richiesto dal D.L. n. 542 del 1996, art. 2, entro tre anni dalla stipula dell’atto notarile.

L’avviso era impugnato dai contribuenti innanzi alla CTP di Roma sostenendo la irrilevanza in concreto della produzione in termini del certificato in questione e la illegittimità dell’atto.

La Commissione rigettava il ricorso.

Proponevano appello i contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 47/3/07 in data 1-3-07, depositata in data 23/7/07 lo respingeva, confermando la decisione impugnata.

Propongono le parti private ricorso per cassazione avverso tale sentenza, con cinque motivi.

Resiste la Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, sostenendo che la lettura combinata di dette disposizioni porterebbe alla conclusione che contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR il termine di cui alla disposizione in parola per la presentazione del certificato definitivo dell’Ispettorato agrario provinciale sulla esistenza dei requisiti per ottenere le agevolazioni tributarie ha natura ordinatoria e non perentoria; ciò sulla base di una mancata dichiarazione espressa di valore decadenziale del termine nel testo legislativo e sulla possibilità di rimborso delle imposte versate in eccedenza di cui al successivo art. 5.

Con il secondo motivo deduce violazione del D.L. n. 542 del 1996, convertito nella L. n. 649 del 1996, sostenendo che detta disposizione si limita a prorogare a tre anni il termine annuale di cui alla disposizione che precede, senza sancirne il carattere perentorio.

Con il terzo, violazione della L. n. 604 del 1954, art. 4 cit., in quanto in ogni caso la natura assertivamente perentoria del termine non sussisteva quando il ritardo nel deposito dipendeva da colpa della amministrazione deputata al rilascio del certificato.

Con il quarto, insufficiente motivazione, in quanto la affermazione della CTR secondo la quale non era provata una colpa della amministrazione nel ritardo nella consegna del certificato non era motivata, essendo viceversa provato che la domanda tesa all’ottenimento del certificato era stata effettuata in termini dai ricorrenti, mentre il ritardo era stato causato dal fatto che il certificato stesso era stato inviato ad un indirizzo non più effettivo in dipendenza di un cambio di residenza effettuato in quel periodo dai ricorrenti medesimi.

Con il quinto insufficiente motivazione sulla natura ordinatoria e non decadenziale del termine di cui all’art. 4 citato in relazione alla contraddizione esistente tra la perdita della agevolazione per decorso del termine di cui alla predetta disposizione e la possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate per la tassazione ordinaria di cui al successivo art. 5.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “La L. n. 604 del 1954, art. 4, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell’ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l’obbligo di pagamento delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta” (Cass. n. 15953 del 2003; Cass. n. 21050 del 2007).

Tale conclusione non è in alcun modo contraddetta sul piano logico- ermeneutico dal successivo art. 5, in quanto questo regola la ben diversa ipotesi, sul piano fattuale, in cui il contribuente non abbia richiesto i benefici documentandoli anche in via provvisoria in sede di stipula del contratto, cui è imposto l’obbligo di normale imposizione, con concessione della possibilità di richiederli e documentarli successivamente, entro un determinato termine, ottenendo il rimborso delle somme pagate in eccedenza.

Come osservato dalle stesse sentenze della Corte sopra citate, la ipotesi di cui all’art. 5 è diversa da quelle di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge, e non ha alcun rilievo a fini ermeneutici delle disposizioni che precedono, tra cui quella in oggetto.

E’ vero che la L. n. 649 del 1996, si è limitata a portare il termine annuale di cui all’originario testo della L. del 1954 a tre anni, senza null’altro immutare sul piano sostanziale, ma il punto è irrilevante, avendo detto termine già “ab initio” natura perentoria.

Anche il terzo motivo è infondato.

E’ infatti pacifico che la decadenza non si verifica quando il superamento del termine di deposito del certificato dipende esclusivamente da colpa dell’ente che detto certificato deve rilasciare, ma detto punto non è contrastato dalla sentenza, la quale ha condiviso il principio esposto, limitandosi ad escludere in fatto la sussistenza di detta ipotesi.

Ciò porta all’esame del quarto motivo, che pure non è fondato, atteso che la CTR ha espresso compiutamente la motivazione del diniego, in quanto la affermazione di rigetto della parte motiva deve leggersi in relazione alla esposizione delle premesse di fatto, in cui è riportata puntualmente la giustificazione dei ricorrenti.

Ferma quindi restando la compiutezza della motivazione, l’assunto ivi esposto è logicamente ineccepibile, in quanto è chiaro che l’invio del certificato ad un indirizzo non più valido non è imputabile a colpa dell’Ufficio, bensì dei contribuenti, i quali avevano l’onere di elementare diligenza di rappresentare alla Amministrazione, che non ha alcun obbligo di ulteriore ricerca anagrafica, il prossimo trasferimento di residenza e comunque d comunicare l’indirizzo cui la posta doveva essere inviata, ove diverso da quello esposto nella richiesta di certificazione.

Il quinto motivo è inammissibile.

Poichè infatti la sentenza non fa alcuna menzione della questione indicata, la sostenuta omissione doveva essere censurata non sotto il profilo del difetto di motivazione, bensì come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., con obbligo, pena il difetto di autosufficienza, di trascrivere e documentare il motivo di appello che si assume non considerato.

Peraltro, il motivo è nel merito infondato, in quanto, come sopra si è detto, la ipotesi di cui all’art. 5 è diversa in fatto da quella di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, e pertanto la seconda non influisce sulla prima, per cui non vi era nè obbligo nè opportunità di specifica motivazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese a favore della Agenzia, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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