Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25536 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38577-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MI.DI REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, S.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TIRSO 26, presso lo studio legale PALMA – BORIA rappresentati e

difesi dall’avvocato BRIGIDA CESTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4013/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Campania, sez distacca di Salerno, con sentenza nr 4013/2019, accoglieva l’appello proposto da Mida s.r.l. e S.O., in proprio e quale legale rappresentante della suddetta società, avverso la sentenza della CTP di Avellino con cui in accoglimento parziale del ricorso presentato dai contribuenti nei riguardi dell’avviso di liquidazione erano stati rideterminati i valori dichiarati nell’atto di compravendita del 22.1.2013 alla luce della disposta c.t.u..

Osservava che la delega di firma, prodotta a seguito dell’ordinanza dei primi giudici non rispettava i requisiti individuati dalla Corte di cassazione come essenziali essendo la stessa non motivata, priva dell’indicazione nominativa e di un termine di validità.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso assistito da memoria i contribuenti.

Si contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in rapporto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere l’invalidità della delega per mancanza di un termine di efficacia e della motivazione dell’atto.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, dispone che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”.

Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Agenzia delle entrate, art. 11, comma 1, lett. c, ed, approvato con Delib. n. 6 del 2000; Reg. amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

La delega, pertanto, non deve indicare le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione (quali la carenza di personale, l’assenza per malattia, una vacanza d’organico, ecc.), il termine di validità e, neanche, il nominativo del soggetto delegato (Cass. 2021 nr 1028)

Nel caso di specie non si è neanche di fronte ad un ordine di servizio in bianco giacché dalla trascrizione del documento contenuta nel ricorso in ossequio al principio dell’autosufficienza, risulta che lo stesso sia stato sottoscritto dal Direttore dell’ufficio territoriale M.F. che è stata legittimata dal Direttore dell’Agenzia di Avellino, P.E..

In esso è individuata in maniera specifica la decorrenza del provvedimento di conferimento dell’incarico dal 8.7.20131

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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