Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25536 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25849-2014 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

74, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CUMBO, rappresentato e

difeso dall’avvocato Grazia MARCHESE giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DITTA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO, emesso il 10/07/2014 e

depositato il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 25849/14 proposto da M.I. nei confronti del Fallimento Ditta (OMISSIS) il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

M.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Agrigento che ha disposto di detrarre dal compenso di 22.000,00 Euro ad esso liquidato, in quanto curatore del fallimento, la somma di 2.450,00 Euro in favore del consulente fiscale della procedura.

Con l’unica censura sollevata il ricorrente adduce l’erronea applicazione della L. Fall., art. 32 nel disporre la detrazione del compenso, perchè sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 28 che non prevede alcun onere a carico del curatore per il compenso dei suoi delegati.

Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Il motivo è fondato.

Il fallimento (OMISSIS), dichiarato con sentenza dell’11.11.99, era infatti pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 che ne ha escluso l’applicazione retroattiva, per cui nel caso di specie trova applicazione la L. Fall., art. 32 nel testo previgente.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 13.06.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al Tribunale di Agrigento in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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