Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25536 del 13/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25536 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 600-2013 proposto da:
RENZULLI ARCANGELA RNZRNG38M621630C, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati DI SALVIA GIUSEPPE,
MARIO DI SALVIA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI SERINO 00118430644, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI,3,
presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati MYRIAM ROTONDI, MARIA
CHIARA DE CRISTOFARO giusta delibera di G.M. n. 308 del
17/12/2012 e giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

Data pubblicazione: 13/11/2013

nonché contro
UGF ASSICURAZIONI SPA, RESPONSABILE UTC COMUNE
DI SERINO (AV);

– intimati –

AVELLINO, depositata il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Svolgimento del processo
1. — Arcangela Renziilli adì il giudice di pace di Avellino per
conseguire, nei confronti del Comune di Serino e del suo responsabile
UTC, il risarcimento dei danni morali patiti per una caduta in un fosso
sul manto stradale in data 4.6.08; i convenuti eccepirono la
litispendenza con altra domanda dispiegata da controparte per lo
stesso sinistro, pure chiedendo, in subordine, la riunione del giudizio
(iscritto al n. 599/12 r.g. di quell’ufficio) al precedente e, nel merito, il
rigetto della domanda e, comunque, l’autorizzazione a chiamare in
causa l’assicuratrice per la responsabilità civile, UGF spa.
Costituitasi anche quest’ultima ed addotta la pronuncia di sentenza in
primo grado sulla domanda per prima proposta, il giudice di pace di
Avellino, con ordinanza del 26.10.12, escluse la litispendenza, ma
ritenne pregiudiziale la decisione del giudizio che pendeva in grado di
appello dinanzi al tribunale di Avellino col n. 2999/12 r.g.: e sospese
quindi il giudizio dinanzi a lui pendente, fino alla definizione della
controversia per prima intrapresa.
2. — Avverso tale ordinanza — pur ammettendo trattarsi di cause
relative allo stesso sinistro, ma con le quali è stato richiesto il
Ric. 2013 n. 00600 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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avverso l’ordinanza n. R.G. 599/2012 del GIUDICE DI PACE di

risarcimento di tipologie di danno indicate come diverse ed
indipendenti — ha proposto istanza di regolamento la Renziiili,
adducendone l’ammissibilità alla stregua di Cass. Sez. Un. 21931 del
2008 e sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 295 cod. proc. civ., in luogo
— a tutto concedere — dell’art. 337, comma secondo, cod. proc. civ.

ufficio tecnico, sostenendo l’inammissibilità del regolamento e,
comunque, la semplice erroneità del richiamo all’art. 295, anziché
all’art. 337 cod. proc. civ., nonché l’assoluta necessità di sospendere il
giudizio, dinanzi al moltiplicarsi delle iniziative giudiziarie della
Renzulli per l’unitario evento assunto come lesivo.
Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ. e trasmesse ai difensori, ha ritenuto
sussistente la pregiudizialità, “indipendentemente dalla norma citata dal
Giudice di Pace (295 o 337 c.p.c.)”: e ha concluso per il rigetto.
La ricorrente, con la memoria depositata ai sensi del medesimo art.
380-ter cod. proc. civ., lamenta non avere ricevuto comunicazioni al
suo indirizzo di posta elettronica, nonché l’omesso mandato a lite — nel
giudizio originario — al responsabile UTC del Comune di Serino in
proprio e l’inestensibilità a lui del mandato conferito dal Sindaco.
Motivi della decisione
3. — Il ricorso è ammissibile: nonostante i richiami degli intimati alla
giurisprudenza precedente, piena continuità va assicurata
all’orientamento espresso da Cass. Sez. Un., ord. 29 agosto 2008, n.
21931, secondo cui il provvedimento di sospensione del processo
adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il
regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art. 46 cod.
proc. civ. che – pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al
giudice di pace dell’art. 42 cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante
Ric. 2013 n. 00600 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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Resistono con memoria il Comune di Serino ed il responsabile del suo

dall’art. 6 della legge n. 353 del 1990, prevede la generale proponibilità
del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la
sospensione del processo, dev’essere interpretato nel senso,
costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità del
regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono

strumento di tutela che, attraverso un’immediata verifica della
sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione,
assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la
lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
4. — Il ricorso è, poi, anche fondato.
È pacifico che, sia pure per diverse tipologie di danno derivante
dall’unitario fatto storico dedotto (e quindi con ogni riserva sulla
correttezza o sull’utilità dell’azionamento in diverse sedi dei diritti al
risarcimento delle une o delle altre), il processo che si assume
pregiudicante di quello pendente in primo grado ed oggi sospeso
pende in grado di appello.
Ma allora va applicato alla fattispecie il principio per il quale, salvi i soli
casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia
imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi
che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in
giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e
quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in
giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto
ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ..
Tanto si ricava dall’interpretazione sistematica della disciplina del
processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il
diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la
posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di
Ric. 2013 n. 00600 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico

lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della
sentenza di primo grado (Cass. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027;
Cass., ord. 9 dicembre 2011, n. 26471; Cass., ord. 5 novembre 2012, n.
18968; Cass. Sez. Un., 30 novembre 2012, n. 21348; Cass., ord. 9
gennaio 2013, n. 375; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13035).

dell’art. 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è di per sé
illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la
sussistenza del rapporto di pregiudizialità (in tale espresso senso, v. già
Cass., ord. 16 dicembre 2009, n. 26435).
5. — Per la diversità dei presupposti tra le due tipologie di sospensione
non può ridursi ad un errore materiale l’indicazione dell’art. 295 cod.
proc. civ. in luogo dell’art. 337: e, quindi, erra l’ordinanza nel disporre
la sospensione ai sensi della prima di tali norme.
Il ricorso va perciò accolto e va disposta la prosecuzione del processo,
impregiudicata peraltro la valutazione della sussistenza dei presupposti
per l’applicazione dell’art. 337 cod. proc. civ., anche in presenza di
evidenti peculiarità della fattispecie e, segnatamente, dell’identità del
fatto generatore del danno preteso nelle due domande.
Le spese del presente giudizio conseguono alla soccombenza.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; annulla il provvedimento impugnato e
dispone che il processo prosegua; condanna il Comune di Serino, in
pers. del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio in
favore di Arcangela Renzulli, liquidate in € 1.700,00, di cui € 200,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 9 ottobre 2013.

ji Presidente

Pertanto, se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi

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