Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25535 del 26/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.26/10/2017), n. 25535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8084-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE APPIO
CLAUDIO, 229, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANUNZIO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 180/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 04/02/2016;
letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. prodotta dalla
controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il giudice d’appello ha confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per Irpef dell’anno d’imposta 2008, sul rilievo che “non il generico possesso di cavalli, ma solo quelli da equitazione e da corsa” – esclusi quindi i cavalli “da diporto o da passeggiata”, come quello implicato nel caso di specie – costituisce “indice di capacità contributiva”;
2. l’amministrazione ricorrente propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo la “viola.zione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 2 e 38, nonchè dell’art. 2697 c.c., in quanto anche “i cavalli utilizzati a fini ricreativi, da maneggio, per l’equitazione, sono indici di spesa”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. all’esito della camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5);
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo e la trasmissionbe degli atti alla sezione semplice per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017