Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25535 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36861-2019 proposto da:

LA CORTE EN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. GAETANO DONIZETTI 7, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRIZIO DI MARIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI LESINA 35,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO SARTESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La società La Corte EN. S.r.l.,già Companie d’Hotellerle Suisse s.r.l. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, avverso la sentenza nr 500/2019 emessa dalla CTR della Liguria che confermava il rigetto dell’appello proposto avverso la pronuncia della CTP di Genova che aveva ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente nei confronti del Comune di Santa Margherita Ligure avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di mora Tarsu anno 2010 ritenendo che il provvedimento in questione non rientrasse fra quelli impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

L’intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Si osserva al riguardo che l’avviso di mora rientra tra quelli previsti dall’art. 19 a prescindere dall’ente emittente.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Il primo motivo è fondato con l’assorbimento dei restanti.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, prevede espressamente l’impugnabilità dell’avviso di mora, che attualmente si identifica nell’intimazione di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

E’ stato affermato che impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento “ex” D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. S.U. n. 8279 del 2008)”.

Giova, anche, ricordare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.” (Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008).

La decisione della CTR, nel ritenere che l’avviso di mora comunicato alla contribuente non rientrasse fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, contrasta con il chiaro dettato normativo e con gli indirizzi sopra richiamati.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Liguria che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA