Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25535 del 13/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25535 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 27741-2012 proposto da:
NOUCHY ALCIDE NCHLCD41E22H110P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO PIERFRANCESCO, rappresentato e difeso
dagli avvocati BALI’ MASSIMO, LUIGI BUSSO, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.;

– ricorrente contro

a
SCARIOT PATRICK;

– intimato avverso la sentenza n. 452/2012 del TRIBUNALE di AOSTA,
depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

Data pubblicazione: 13/11/2013

per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Luigi Busso.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.
Svolgimento del processo
1. — Alcide Nouchy adì il tribunale di Aosta per conseguire condanna

fabbricato rurale e stalla, assumendo di averlo concesso al convenuto
in locazione e deducendo gravi inadempimenti di controparte; ma lo
Scariot si costituì, in primo luogo eccependo l’incompetenza del
tribunale di ordinario, dovendo la controversia, il cui oggetto doveva
individuarsi nell’esecuzione o nella risoluzione di un contratto agrario,
devolversi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Aosta.
Il tribunale adito, con sentenza 452 del 16.10.12, rilevata la non
manifesta infondatezza della tesi del convenuto in base alla struttura
stesso del bene oggetto del rapporto per cui era causa, dichiarò la
competenza della sezione specializzata agraria, compensando tra le
parti le spese di lite.
Il Nouchy, deducendo di aver avuto comunicazione di tale pronuncia
in data 25.10.12, ha proposto istanza di regolamento di competenza,
con atto notificato il 26.11.12, argomentando per l’ammissibilità del
mezzo di impugnazione nonostante l’adottata forma della sentenza e
comunque per la non configurabilità di un rapporto agrario in
relazione ad una semplice stalla, con terreno pertinenziale di modesta
estensione (mq 424), in difetto di autonoma potenzialità produttiva:
così invocando annullarsi la gravata sentenza ed affermarsi la
competenza del tribunale ordinario di Aosta.
Non svolge attività difensiva in questa sede lo Scariot.
2. — Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate
ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ. e trasmesse al difensore del
Ric. 2012 n. 27741 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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di Patrik Scariot al rilascio di un terreno in Brissogne, con entrostante

ricorrente, ha espresso il parere dell’improcedibilità del ricorso, per
omesso deposito della relata di comunicazione della sentenza
impugnata (al riguardo richiamando Cass. S.U. 2009/2004 e Cass.
2011/2023); ma, nel merito, ha comunque concluso per l’infondatezza
del proposto regolamento, ritenendo devoluta alla sezione specializzata

in cui non sia evidente l’infondatezza della tesi sulla natura agraria di
quello, come nella specie, in cui oggetto del rapporto era comunque
anche un terreno. Alla requisitoria del P.G. replica, con memoria, il
Nouchy, contestando preliminarmente la prospettata improcedibilità,
ma poi argomentando per l’esclusione della competenza affermata nel
provvedimento impugnato.

Motivi della decisione
3. — A prescindere da ogni questione sulla procedibilità, se non altro
dinanzi ad un indizio di informale comunicazione della sentenza
impugnata mediante probabile sigla del procuratore per presa visione a
margine, il ricorso è infondato.
3.1. È principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che
rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle sezioni
specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla
domanda dell’attore o all’eccezione del convenuto, la decisione della
causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti
soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo
che appaia ictu ocuk — e senza necessità di altre indagini o, tanto meno,
all’esito delle prime risultanze istruttorie acquisite — infondata la tesi
volta a ricondurre il rapporto controverso nell’ambito di quelli
contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, e, quindi,
senza che sia consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze
processuali (Cass., ord. 13 giugno 2006, n. 13644; Cass. 4 aprile 2001,
Ric. 2012 n. 27741 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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agraria la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio in tutti i casi

a 4969). Al riguardo, l’infondatezza prima facie dell’eccezione di
incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi
sussistente, tra l’altro, allorché l’eccezione medesima risulti in
insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di
diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive,

chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura,
data di inizio, corrispettivo, oggetto, ecc.: Cass. 11 novembre 2005, n.
22895; Cass. 2 aprile 2001, n. 4786).
3.2. È ben vero che, di norma, la concessione di una stalla in
godimento non può integrare, di per sé, un contratto agrario (Cass. 2
aprile 1986, n. 2241; Cass. 11 novembre 1988, n. 6090), dovendo, per
la configurabilità di un rapporto agrario, sia pure di terreno incolto,
regolato dalla legge 3 maggio 1982, n 203, sussistere un’attività tra
quelle specificamente disciplinate da quest’ultima (per tutte e fra le più
recenti: Cass. 22 dicembre 2011, n. 28321).
Ma, nella specie, la presenza di un terreno connesso alla stalla, sia pure
di estensione (quand’anche) modesta, è stata ritenuta determinante non
già per riconoscere l’esistenza del rapporto agrario, ma per escludere la
manifesta infondatezza della tesi su tale esistenza: ed un simile
argomento è obiettivamente coerente con la devoluzione alla sezione
specializzata agraria della cognizione del merito e, prima di ogni altra,
della circostanza che vi sia una potenzialità produttiva rilevante ai fini
della legge speciale, in merito al concreto oggetto del contratto, al fine
di potere qualificare il rapporto come agrario oppur no.
È infatti altrettanto consolidato il principio per il quale la domanda
diretta all’accertamento, positivo o negativo, dell’esistenza e della
validità di un contratto agrario appartiene alla competenza della
sezione specializzata agraria, la quale deve conoscere di tutte le cause
Ric. 2012 n. 27741 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per

inerenti ai rapporti agrari (Cass., ord. 11 dicembre 2012, n. 22734;
Cass. 30 gennaio 2012, n. 1304).
4. — Si deve quindi dichiarare la competenza della sezione specializzata
agraria del tribunale di Aosta, con rigetto del proposto regolamento;
ma, quanto alle spese del presente giudizio, non vi è luogo a

difensiva.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza della sezione
specializzata agraria del tribunale di Aosta; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 9 ottobre 2013.

Il Presidente

provvedere, non avendo l’intimato svolto in questa sede alcuna attività

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