Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25534 del 13/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21100-2015 proposto da:

L.J., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELA

CODECA’, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, CF. 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 848/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 14/04/2015 e depositata 1104/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 4 maggio 2015, la Corte d’Appello di Bologna, ha accolto l’appello principale proposto dal Ministero dell’interno (respinto quello incidentale, sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato), contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva – a sua volta accolto solo la domanda subordinata, proposta dal signor L.J. (cittadino nigeriano, il quale aveva esposto di essere fuggito dal paese natale in quanto figlio di un pastore della chiesta cristiana apostolica, rapito, e di una donna uccisa), per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Secondo la Corte territoriale, andava accolta la doglianza del Ministero appellante il quale – sebbene contumace in primo grado – aveva eccepito l’inverosimiglianza delle allegazioni, la loro mancanza di riscontri probatori, la mancata produzione della domanda di asilo e il difetto di autenticità dei documenti prodotti,già ritenuti inattendibili dalla Commissione. Ciò in quanto i docc. erano già stati ritenuti inattendibili dalla Commissione e non offrirebbero garanzie di autenticità (copia di un articolo di giornale e del certificato di morte della madre), egli non avrebbe impugnato quelle conclusioni e perciò non avrebbe compiuto ogni ragionevole sforzo per dimostrare la ricorrenza delle condizioni della protezione internazionale invocata, dubitandosi anche della stessa asserita fede cristiana del ricorrente e delle vicende familiari narrate.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il L., con atto notificato al Ministero il 3 settembre 2015, sulla base di tre motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme del codice di rito civile (artt. 167 e 215 c.p.c.)e sostanziali (art. 2719 c.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3).

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, con riferimento al principio regolativo della prova dei fatti oggetto di richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione internazionale:

a) non vale il tradizionale principio dispositivo in senso stretto e perciò non trova applicazione quello secondo cui “La parte rimasta contumace in primo grado può, nell’atto di appello disconoscere la scrittura contro di lei prodotta in primo grado, poichè l’efficacia probatoria della scrittura privata si esplica fino al momento della decisione, che non è necessariamente quella di primo grado, ma eventualmente anche quella di appello, costituendo la fase di impugnazione solo una continuazione della prima fase del giudizio. Ciò vale anche per l’ipotesi di disconoscimento di conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, di cui all’art 2719 cod. civ., che non comporta alcun procedimento di verificazione, ma apre l’adito semplicemente ai normali mezzi di prova.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1772 del 1977);

b) Che, invece, nella materia trattata, “i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007. Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio dell’interpretazione conforme elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l’interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva anche nell’interpretazione della L. n. 30 del 1990, art. 1, comma 5 applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e “per quanto possibile” documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell’entrata in vigore dell’espressa previsione normativa contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35.” (Sez. U, Sentenza n. 27310 del 2008);

c) che, di conseguenza, in presenza di eccezioni di contestazione della conformità dei documenti agli originali e di sostanziale credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente (così come svolte dal Ministero intimato), il giudice di merito ha il dovere di compiere un’attività istruttoria ufficiosa – se del caso utilizzando canali diplomatici e rogatoriali, amministrativi (come l’acquisizione della domanda di asilo, se mancante) od altro -, senza potersene lamentare una presunta insufficienza, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti, specie quando – come nella specie vi sia stata contestazione solo in appello da parte del contumace in primo grado,di contro alla difficoltà di fornire la prova dei fatti narrati dal richiedente asilo-protezione, senza abbandonarsi a facili espressioni dubitative che grazie ad una posizione di esame attivo – devono essere integrate e valutate compiutamente (e, valga per tutte, quella circa il dubbio espresso sulla fede cristiana del dichiarante, superabile con un semplice interrogatorio libero della parte).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa osi atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA