Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25534 del 13/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25534 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 30884-2011 proposto da:
VALENZIN GUIDO VLNGDU59H11L424P, in proprio e quale
amministratore unico della TERGESTEA CASA DI SPEDIZIONI
SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,
presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato VOLLI ENZIO giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ZOFFOLI ALESSANDRO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA
PROCURA GENERALE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE, TOP
CONSULTING SRL;
– intimati –

Data pubblicazione: 13/11/2013

avverso l’ordinanza N. 271/11 del TRIBUNALE di TRIESTE
dell’8/11/2011, depositata il 10/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 20.12.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso l’ordinanza del tribunale di Trieste — sez. penale, in relazione a
proc. pen. n. 3360/06 rgnr, del 10.11.11:
«1. — Guido Valenzin, in proprio e quale 1.r. della Tergestea Casa di
Spedizioni srl, ricorre per la cassazione del provvedimento in epigrafe
indicato, con cui è stata dichiarata l’incompetenza del giudice adito, in
luogo del presidente del medesimo ufficio, in ordine all’opposizione
dispiegata ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso
la liquidazione dell’indennità spettante ad esso ricorrente per la
custodia di nove container di materiale ferroso sequestrati nel
procedimento penale a carico di Alessandro Zoffoli, concluso con
sentenza di n.d.p. per prescrizione del reato (p. e p. dall’art. 53 d.lgs. 22
del 1997, ora art. 259 del d.lgs. 152 del 2006).
2. — Il ricorso principale può essere trattato in camera di consiglio — ai
sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto
soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi
accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.
3. — Il ricorrente si duole, affidandosi a due motivi (un primo, di
contestuale violazione di legge e vizio motivazionale; un secondo, di
violazione delle norme sulla competenza), dell’erroneità della
declinatoria di competenza da parte del giudice della sezione penale
Ric. 2011 n. 30884 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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Svolgimento del processo

dell’adito tribunale, nonostante l’irrilevanza, pure in materia di
opposizione a decreti di liquidazione di compensi ad ausiliari del
giudice, di una mera violazione delle regole di assegnazione degli affari
e, comunque, a dispetto della correttezza della instaurazione, ad opera
di esso ricorrente, dell’opposizione davanti al tribunale di Trieste.

giammai, con riguardo a diversi magistrati dello stesso ufficio, una
questione di competenza, ma, al più, di ripartizione interna degli affari,
giammai suscettibile di inficiare i provvedimenti conclusivi (la
ripartizione degli affari interni ad un medesimo ufficio giudiziario non
comportando mai né questione di competenza – per tutte, v.: Cass.,
ord. 20 luglio 2012, n. 12741; Cass., ord. 22 novembre 2011, n. 24656;
Cass. Sez. Un., ord. 31 ottobre 2008, a 26296; Cass. 30 marzo 2003, n.
5368 -, né vizio di costituzione del giudice: quest’ultimo essendo
ravvisabile quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone
estranee all’ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non
è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione fra i giudici di pari
funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio
giudiziario, anche se non siano state osservate le disposizioni previste
al riguardo dal codice di procedura civile ovvero dalle norme
sull’ordinamento giudiziario: Cass. 13 dicembre 1999, n. 13980; Cass.
12 novembre 2001, a 14006; Cass. 5 aprile 2003, n. 5376; Cass. 7
aprile 2006, n. 8174).
5. — Con specifico riferimento all’opposizione ai sensi dell’art. 170 del
d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, è poi applicazione di tale principio
l’altro, per il quale:
– in tema di spese di giustizia, stante la previsione di cui all’art. 170 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui, quando sia proposta
opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore
Ric. 2011 n. 30884 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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4. — Già in linea di principio può ricordarsi che non si configura

dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio giudiziario procede in
composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un
giudice singolo del tribunale o della corte d’appello, ai quali appartiene
il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione
dell’indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il

delegato: pertanto, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso
ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici
da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle
tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità
dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di
liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata
pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale (Cass. 15
giugno 2012, n. 9879);
– la non operatività o perfino l’eventuale illegittimità della delega di
funzioni spettanti in via inderogabile al capo dell’ufficio non dà luogo
ad un vizio di costituzione del giudice, ma ad una mera irregolarità
organizzativa, interna all’Ufficio giudiziario (Cass. Sez. Un., 4 aprile
2007, n. 8366);
– perciò, ove l’ordinanza che decide l’opposizione fosse adottata da un
giudice addetto al servizio penale, si configurerebbe una violazione
delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari,
che non determina però né una questione di competenza né una
nullità, potendo giustificare — semmai — esclusivamente conseguenze di
natura amministrativa o disciplinare (Cass. Sez. Un., 3 settembre 2009,
n. 19161).
6. — L’ordinanza impugnata è manifestamente errata e se ne deve
proporre senz’altro la cassazione».
Motivi della decisione
Ric. 2011 n. 30884 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio, ma il ricorrente ha
depositato memoria, nella quale riespone i fatti di causa e le ragioni del
ricorso, senza prendere in considerazione il contenuto della relazione.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di

esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385, comma terzo, cod. proc.
civ., il ricorso va accolto ed il gravato provvedimento cassato, con
rinvio alla medesima corte territoriale, in persona di diverso giudicante,
anche per le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il gravato provvedimento e rinvia al
tribunale di Trieste, in persona di diverso giudicante, anche per le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 9 ottobre 2013.

Il Presi nte

consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto

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