Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25534 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6257-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARLUCCI DONATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2743/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
CONSIDERATO
che la Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 2587/15, sez 4, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da M.A. avverso l’iscrizione ipotecaria operata sui suoi beni, rideterminando il valore dell’iscrizione stessa in Euro 287.671,89;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Bari sostenendo che erroneamente il giudice di prime cure non aveva riconosciuto l’ulteriore sanzione di Euro 29.401,17 pari al 30% della maggiore imposta liquidata, già a suo tempo richiesta con le cartelle di pagamento notificate;
che il giudice di seconde cure, con sentenza 2743/2017, rigettava l’impugnazione;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Agenzia delle entrate sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso il M..
Diritto
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019