Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25533 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14117/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CRISTIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato NOCITO Mario, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2002 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata l’11/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MOSCA, delega Avvocato NOCITO, che

ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso

Ministero, accoglimento ricorso Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. impugnava tre avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni emessi dall’Ufficio IVA di Napoli innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento.

L’Ufficio proponeva appello, e la Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sentenza n. 42/17/02, depositata l’11 marzo 2005, dichiarava inammissibile l’appello, sul rilievo che l’atto era stato notificato al contribuente non al domicilio eletto bensì nel luogo di residenza dello stesso. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione il Ministero della Economia e della Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo. L’intimato non si costituiva.

Il P.G. concludeva per la manifesta fondatezza del ricorso.

La Corte ritenuta la mancanza di prova della avvenuta notificazione del ricorso all’intimato, ne disponeva la rinnovazione.

Effettuato l’incombente, l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’ufficio periferico di Napoli della Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) ed il processo si è svolto in assenza del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Attesa l’incertezza giurisprudenziale esistente all’epoca della successione tra i citati enti, si compensano le spese di giudizio tra le parti. Con l’unico motivo, questa deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20 e 53, nonchè degli artt. 115 e 291 c.p.c., in quanto ad avviso della ricorrente il giudice di appello aveva in primo luogo errato in fatto, essendo stato notificato l’atto di appello anche nel domicilio eletto; ed in ogni caso, ove l’atto fosse stato notificato non al domicilio eletto ma in quello di residenza della parte, trattandosi non di inesistenza della notificazione ma di nullità, la conseguenza inderogabile, in caso di mancata costituzione dell’appellato, non era la declaratoria di inammissibilità del gravame, bensì l’ordine di rinnovazione della notificazione, ex art. 291 c.p.c..

Premessa la irrilevanza della censura di fatto, inammissibile in relazione al vizio di legge contestato, il motivo è fondato, alla stregua del principio di diritto enunciato da Cass. n. 1446 del 2006:

“La violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione della impugnazione alla controparte non direttamente ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione, e tale vizio, se non rilevato dal giudice di appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito, ..

(omissis). Ne consegue che ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado”. Ne consegue che la sentenza deve essere cassata, con rinvio a diversa sezione della CTR della Campania, anche per le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso del Ministero della Economia e della Finanze; accoglie il ricorso della Agenzia; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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