Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25533 del 13/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25533 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 30284-2011 proposto da:
GIROLAMO FALCO FLCGLM53M12F839J, GIUSEPPE FALCO,
in proprio e quale procuratore generale di LEOPOLDO FALCO,
ANTONIA FALCO, FRANCESCA FALCO, FILIPPO MARIA
LIGNOLA, ANNAMARIA D’AMORE,, CARLO D’AMORE,
ANTONIA D’AMORE, DIEGO D’AMORE, questi ultimi quali
eredi di Clarissa Falco vedova D’Amore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA NICOLETTA COSTANZO, rappresentati e difesi dagli
avvocati VINCENZO METAFORA, FRANCESCO BILE giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, FALCO MARIA ASSUNTA;

Data pubblicazione: 13/11/2013

- intimate avverso la sentenza n. 3778/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 4/10/2010, depositata il 15/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Svolgimento del processo

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 20.12,12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Napoli n. 3778 del
15.11.10:
«1. — Girolamo Falco, Giuseppe Falco (in proprio e quale procuratore
generale di Leopoldo Falco), Antonia Falco, Maria Francesca Falco,
Filippo Maria Tignola, Annamaria D’Amore, Carlo D’Amore, Antonia
D’Amore, Diego D’Amore (questi ultimi quali eredi di Clarissa Falco
D’Amore) ricorrono, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della
sentenza in epigrafe indicata, resa anche nei confronti di Assitalia ass.ni

spa e di Maria Assunta Falco, con cui, pel quel che qui interessa, è
stato accolto l’appello principale dibpiegato da quest’ultima, ma al
contempo dichiarato inammissibile perché tardivo il loro appello
incidentale avverso la sentenza del tribunale di Napoli, dì reiezione
dell’opposizione avverso il monitorio conseguito ai danni di tutti loro
dall’assicuratrice per una polizza fideiussoria non sottoscritta. Le
intimate non svolgono attività difensiva in questa sede.
2. — Il ricorso principale può essere trattato in camera di consiglio — ai
sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto

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soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi
accolto, per quanto appresso indicato.
3. — I ricorrenti — lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.
325, 326, 327, 329, 331, 332, 334 e 335 cod. proc. civ. — censurano la
conclusione della corte territoriale sulla tardività dell’appello

dell’appello proposto in via principale da altro di loro, ove per quello
siano decorsi i termini di proposizione dell’impugnazione.
4. — Effettivamente, la questione sull’ammissibilità di impugnazioni
incidentali tardive, quand’anche non dipendenti direttamente dal tema
dell’impugnazione principale tempestiva, deve ritenersi definita con la
pronunzia delle sezioni unite di questa corte regolatrice, n. 24627 del
27 novembre 2007, a mente della quale, sulla base del principio
dell’interesse all’impugnazione:
– l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela
della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione
principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla
sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
– conseguentemente, essa è ammissibile, sia quando rivesta la forma
della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia
quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la
parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli
stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale;
– infatti, anche nelle cause scindibili il suddetto interesse sorge
dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una
modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente
accettate dal coobbligato solidale.
5. — Tale chiaro orientamento è ormai consolidato (v., tra le altre: Cass.
9 aprile 2008, a 9264; Cass. 30 aprile 2009, n. 10125; Cass. 26 giugno
Ric. 2011 n. 30284 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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incidentale proposto da alcuni dei coobbligati solidali a seguito

2009, n. 15050; Cass. Sez. Un. 4 agosto 2010, n. 18049; Cass. 3 marzo
2011, n. 5146; Cass. 29 marzo 2012, n. 5086, che conferma, appunto,
come l’impugnazione incidentale tardiva sia sempre ammissibile, a
tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione
principale metta in discussione l’assetto giuridico derivante dalla

sorgendo l’interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili,
dall’eventualità che raccoglimento dell’impugnazione principale
modifichi tale assetto giuridico). Proprio l’esame dei casi in cui è stata
esclusa l’applicazione del principio stesso (Cass. 25 ottobre 2010, n.
21827; Cass. 7 settembre 2009, n. 19826; Cass. 7 gennaio 2009, n. 50;
Cass. 31 luglio 2012, n. 13696) consente di ribadirlo come operante in
via generale, ogniqualvolta le domande contro più soggetti siano tra
loro connesse o interrelate, anche se non giuridicamente dipendenti in
senso stretto.
6. — L’evidente interdipendenza dell’unitaria domanda dispiegata
dall’assicuratrice sulla base di un dedotto unico rapporto contrattuale —
o, stando a quanto deciso dal tribunale con la sentenza annullata in
appello nei confronti di una sola tra i condebitori solidali, di rapporto
di diversa natura, ma parimenti unitario — nei confronti di tutti i
condebitori solidali rende pianamente applicabile il principio sopra
enunciato e, di conseguenza, manifestamente non corretta l’opposta
soluzione adottata dalla gravata sentenza: la quale va cassata in
relazione alla censura accolta e cioè alla declaratoria di inammissibilità
dei gravami incidentali dei condebitori. Alla cassazione conseguirà il
rinvio alla medesima corte territoriale, affinché, considerato
ritualmente proposto detto gravame incidentale, lo esamini sotto ogni
altro profilo in rito e nel merito».
Motivi della decisione
Ríc. 2011 n. 30284 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza,

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti
ha depositato memoria o chiesto di essere ascoltata in camera di
consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto

conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio alla medesima corte
territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
di legittimità, affinché, esclusa la tardività dell’appello incidentale
dispiegato dagli odierni ricorrenti, lo esamini sotto ogni altro profilo.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte
di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 9 ottobre 2013.

A Il Presidente

esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le

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