Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25533 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2018, (ud. 24/04/2018, dep. 12/10/2018), n.25533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16105/2017 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE STEFANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TORRE ARGENTINA SOCIETA’ DI SERVIZI SP.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOLAMETTO, 2, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BUCALO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13686/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 05/07/2016 R.G.N. 1374/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/04/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI DE STEFANO;

udito l’Avvocato SERGIO BUCALO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 13686 del 28 settembre 2016 la Corte di Cassazione decidendo sul ricorso principale di D.S.M. e su quello incidentale della Torre Argentina Società di Servizi s.p.a. (TASS s.p.a.) ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, rigettato il secondo motivo e assorbito il ricorso principale, e, decidendo nel merito ha rigettato la domanda originariamente proposta dal D.S..

2. La Corte di Cassazione ha infatti accertato che, erroneamente, la Corte di appello aveva applicato al credito azionato dal D.S. – relativo a compensi dovuti per l’attività di amministratore unico svolta in favore della Tass s.p.a. dalla nomina nel 1989 alla revoca del 13 novembre 1990 – la prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella quinquennale applicabile ai diritti, quale quelli azionati, che scaturiscono dal rapporto societario, vale a dire da relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società, o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società. Conseguentemente la sentenza della Corte di appello è stata cassata e, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione ha decisso nel merito la controversia rigettando la domanda in relazione alla intervenuta prescrizione del credito azionato.

3. Per la revocazione della sentenza propone ricorso D.S.M. affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Torre Argentina Società di Servizi s.p.a. (TASS s.p.a.) che deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il ricorso per revocazione D.S.M. deduce che la sentenza sarebbe l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa e riguardante l’interruzione della prescrizione quinquennale. Sostiene il ricorrente che la sentenza della Corte di appello aveva accertato qual’era il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione. Inoltre erano stati individuati gli atti interruttivi che si erano succeduti fino alla proposizione del ricorso con il quale era chiesto il pagamento del compenso oggetto del presente giudizio. Evidenzia che tale ricostruzione non era stata fatta oggetto di censura e dunque si era formato un giudicato sul punto. Sottolinea che pertanto la Corte di Cassazione ne avrebbe dovuto tenere conto e che, se lo avesse fatto, non avrebbe potuto dichiarare prescritto il credito. Avendo trascurato di prendere in considerazione tali fatti, la sentenza sarebbe perciò incorsa nell’errore revocatorio denunciato.

4.1. Tanto premesso rileva il Collegio che la sentenza di cui si chiede la revocazione ha dato atto, nello svolgimento del processo, che il giudice di primo grado aveva accertato che il credito azionato era soggetto al termine di prescrizione quinquennale e che tale termine, così come pure quello decennale, alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio era maturato. Inoltre ha riferito che con l’appello era stata censurata la decisione chiedendo che si applicasse il termine decennale e che si accertasse che tale termine era stato interrotto con la proposizione della domanda avanzata in altro precedente giudizio e che non era ancora spirato quando era stato introdotto quello successivo. La sentenza della Corte di appello aveva stabilito che il termine di prescrizione applicabile era decennale e non era maturato al momento della proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., mentre invece con la sentenza di cui si chiede la revocazione si è ritenuto che il compenso dell’amministratore di una società di capitali non è soggetto all’ordinario termine decennale ma al termine breve quinquennale di cui all’art. 2949 c.c..

4.2. Nella decisione di cui oggi si chiede la revocazione la Cassazione non è incorsa nell’errore percettivo denunciato. L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. 11/01/2018 n. 442, 29/10/2010n. 22171).

4.3. Orbene dalla lettura dell’atto di appello, consentita in ragione della censura mossa alla sentenza di questa Corte, si evince che ciò di cui si controverteva davanti al giudice di secondo grado era se il termine da applicare era decennale o quinquennale. Nell’appello non era stato affatto posto in discussione che il termine, se quinquennale, fosse decorso. Ciò di cui si era discusso era che il termine, decennale, non era maturato. Da ciò consegue che la sentenza di cui è chiesta la revocazione non ha affatto trascurato di esaminare, anche d’ufficio, se la prescrizione quinquennale era stata interrotta ma ha fondato la sua decisione su un accertamento in fatto del giudice di primo grado, mai più posto in discussione, che la prescrizione quinquennale si era compiuta.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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