Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25533 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGORESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10467-2016 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARA GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimate –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1819/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la Tara di B.C.G. & c. S.A.S., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicato in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dalla società, dichiarando nullo l’avviso di accertamento emesso a carico della stessa per la ripresa a tassazione di IVA e IRAP per l’anno 2010.

La società intimata si è costituita con controricorso.

Con ordinanza n. 21588/2017 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo il procedimento in relazione alla richiesta di rinvio chiesto dalla parte controricorrente in relazione al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Con successiva memoria, la società controricorrente ha documentato l’adesione del concessionario alla domanda di definizione presentata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 11, indicando le varie scadenze per i pagamenti rateali, la prima delle quali è stata corrisposta.

Sulla base di tali considerazioni, il procedimento deve essere sospeso in attesa dell’integrale pagamento del piano di rateazione predisposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 11, dispone la sospensione del procedimento per le ragioni esposte in motivazione.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA