Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25533 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGORESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10467-2016 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE
SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARA GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimate –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1819/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la Tara di B.C.G. & c. S.A.S., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicato in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dalla società, dichiarando nullo l’avviso di accertamento emesso a carico della stessa per la ripresa a tassazione di IVA e IRAP per l’anno 2010.
La società intimata si è costituita con controricorso.
Con ordinanza n. 21588/2017 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo il procedimento in relazione alla richiesta di rinvio chiesto dalla parte controricorrente in relazione al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.
Con successiva memoria, la società controricorrente ha documentato l’adesione del concessionario alla domanda di definizione presentata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 11, indicando le varie scadenze per i pagamenti rateali, la prima delle quali è stata corrisposta.
Sulla base di tali considerazioni, il procedimento deve essere sospeso in attesa dell’integrale pagamento del piano di rateazione predisposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 11, dispone la sospensione del procedimento per le ragioni esposte in motivazione.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019