Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25532 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18566-2015 proposto da:

M.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRA MORETTI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (N (OMISSIS) TRIBUNALE

DI NOVARA) in persona del curatore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA FORNARA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOVARA, emesso il 20/04/2015 e

depositato il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Andrea Graziani (delega Avvocato Sandra Moretti),

per la parte ricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 21 aprile 2015, comunicato il 29 maggio 2005, il Tribunale di Novara ha liquidato i compensi spettanti ai due curatori (rag. L.M. e dr. N.D.) del fallimento (OMISSIS) srl, attribuendo una somma ciascuno ai menzionati due professionisti, “valutata in concreto l’attività svolta dai predetti” e valutata “la quota proporzionale di attività svolta dall’uno e dall’altro”.

Avverso la decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione la signora M., quale unica erede del rag. L., con atto notificato il 27 luglio 2015, sulla base di tre motivi (violazione del principio del contraddittorio; del criterio di proporzionalità e per carenza assoluta della motivazione).

La Curatela ha resistito con controricorso.

Il ricorso, che è ammissibile perchè:

a) notificato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, in ossequio al principio di diritto secondo cui il decreto “di liquidazione del compenso finale al cessato curatore ai sensi della L. Fall., art. 39 (nel testo previgente al D.Lgs. n. 5 del 2006), è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, che va proposto secondo la disciplina generale di cui all’art. 111 Cost., penultimo comma; ne consegue che il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, – decorrente dalla data della comunicazione del provvedimento d’ufficio all’interessato – non subisce alcuna riduzione della metà, non applicandosi una regola che, nella materia concorsuale, è dettata dal legislatore solo con riguardo a specifici atti della procedura” (Sez. U, Sentenza n. 26730 del 2007);

b) non necessitante del supporto probatorio circa la qualità di unico erede del professionista, già curatore deceduto, da parte della moglie vedova ed odierna ricorrente, in base al principio di diritto reso, sia pure in tema di successione nel processo (ma valido anche oltre di esso) e secondo cui “in tema di successione nel processo, se a seguito della morte di una parte viene contestata, dal soggetto costituitosi in giudizio in luogo della prima, non già la sua dichiarata qualità di erede del “de cuius” ma, al fine di mettere in dubbio l’integrità del contraddittorio, la sua qualità di unico erede, spetta alla parte che propone l’eccezione di dare la relativa prova” (Sez. 2, Sentenza n. 3430 del 2003), appare anche manifestamente fondato, nei limiti della motivazione che segue, giacchè:

A) il decreto è stato reso senza il rispetto del principio del contraddittorio (primo mezzo di cassazione)assicurando la presenza all’udienza camerale dei due curatori o, come nella specie, dell’ultimo dei due e dell’erede del primo (“La previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l’unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. Fall., art. 39 di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.”: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13551 del 2012), non potendosi pretermettere il diritto dell’avente causa del primo escludendo i suoi eredi dalla partecipazione all’udienza, ove far valere le proprie ragioni, a cominciare dalla valorizzazione degli atti della procedura, allo scopo di mostrarne la valenza e il rilievo ai fini della ripartizione tra i due aventi diritto al riparto;

B) il decreto appare sostanzialmente mancante la motivazione (terzo mezzo), con riferimento alla ripartizione del compenso finale tra i due professionisti succedutisi nella veste di curatori fallimentari, non costituendo motivazione le formule generiche contenute nel provvedimento (sopra riportate) e, ovviamente, non potendosi il provvedimento giudiziale integrare con le ragioni svolte in fatto nel controricorso della Curatela. Infatti, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 2010; Sez. 2, Sentenza n. 2210 del 2008)ha già enunciato il principio di diritto secondo cui: “La liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi della L. Fall., art. 39, in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (D.M. 28 luglio 1992 n. 570), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di liquidazione contenente solo un riferimento alla consistenza dell’attivo e del passivo)”. Più in particolare, con riferimento alla successione di due professionisti nella funzione, ha affermato che: “E’ affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell’attivo realizzato, senza precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all’interno dei valori così identificati, l’esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui al D.M. 28 luglio 1992, n. 570, artt. 1 e 2 (applicabile nella specie “ratione temporis”), i quali, anticipando il criterio di proporzionalità successivamente introdotto nella L. Fall., art. 39 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 37 mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato”. (Nello stesso senso,quanto alla disciplina applicabile, Cass. n. 13551 del 2012, secondo cui “Tale disciplina sostanzialmente anticipa il criterio di proporzionalità testualmente introdotto nella L. Fall., art. 39, novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 37, con effetto dal 16 luglio 2006, e che non si applica al caso in esame, ai sensi dell’art. 150 medesimo D.Lgs., risultando il fallimento dichiarato con sentenza 13/1983 e la procedura pendente alla data di entrata in vigore della riforma”).

C) Il secondo mezzo è assorbito dall’accoglimento dei detti due.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato, con riferimento al secondo mezzo.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse solo osservazioni adesive da parte della ricorrente;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto in relazione ai motivi primo e terzo (assorbito il secondo), con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Novara che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il restante, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Novara, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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